L’avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo una ipotetica eventuale differenza tra difesa formale di una società e difesa sostanziale dei soci. (Nella specie, considerando che il professionista ha provveduto a farsi sostituire in procura, pur non avendo dismesso formalmente l’incarico, è stata ritenuta idonea la sanzione della censura in sostituzione alla sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 28 settembre 1996, n. 113