Il professionista che abbia negoziato un assegno di certa illecita provenienza crea nocumento al prestigio dell’intera categoria e merita quindi la sanzione della radiazione. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 25 giugno 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Buccico), sentenza del 6 novembre 1993, n. 125