Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare
La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, che infatti non può ancora dirsi iniziato. Peraltro, l’indispensabilità dell’audizione non è prevista neppure in riferimento alla fase dibattimentale, avendo l’incolpato diritto di sottoporsi all’esame soltanto se ne faccia richiesta o vi acconsenta (art. 59 lett. e L. n. 247/2012), giacché l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012).
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Covid-19: in mancanza di referto positivo, una supposta sintomatologia non basta a giustificare il rinvio dell’udienza disciplinare
Il mero sospetto di SARS-COV2, non supportato dal alcun test specifico, non basta a giustificare il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento, che deve infatti essere documentato, assoluto e non meramente ipotetico (Nel caso di specie, l’incolpato si era limitato a certificare sintomi riconducibili (anche) al COVID-19 senza tuttavia effettuare alcun esame medico specifico, neppure rapido).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 122 del 11 giugno 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 50 del 24 marzo 2021. -
Procedimento disciplinare: una generica lombosciatalgia non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di un certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia).
NOTA:
Esattamente in termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 306 del 23 luglio 2024, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Napolitano), SS.UU, sentenza n. 29589 del 11 ottobre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre), sentenza n. 163 del 17 luglio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 125 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 11 aprile 2003, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Perchinunno), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 117. -
Espressioni offensive o sconvenienti: illecito definire le controparti “gaglioffi nullafacenti”, “manipolo di cialtroni” e “parassiti sociali”
Configura violazione dell’art. 52 cdf, definire le controparti “gaglioffi nullafacenti”, “manipolo di cialtroni” e “parassiti sociali”, giacché il diritto di sostenere le proprie ragioni non giustifica l’uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive, ispirate da un ardore espositivo che non può essere aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi (Nel caso di specie, in sede disciplinare l’avvocato aveva precisato che “Nessuna parola utilizzata è stata scelta in maniera casuale” e che “ogni espressione è stata soppesata ed impiegata nella consapevolezza del suo significato”).
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Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
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Cancellazione dall’albo: gli effetti decorrono dalla delibera COA (ma possono prudenzialmente retroagire alla data di presentazione della relativa domanda)
Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 322 del 16 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 95 del 27 marzo 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Santinon Federica), sentenza n. 350 del 29 Dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, Giraudo), sentenza n. 162 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cosimato Aniello), sentenza n. 187 del 21 Ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021 nonché Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 20 del 01 Febbraio 2021 e Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 53. -
Esercizio della professione in periodo di sospensione: l’illecito presuppone la consapevolezza (effettiva o presunta ex lege) del provvedimento inibitorio
La violazione dell’art. 36 cdf (Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti) presuppone la conoscenza effettiva o quantomeno presunta ex lege del provvedimento di sospensione, sicché deve mandarsi assolto l’avvocato sospeso che abbia esercitato la professione prima di aver avuto notizia del provvedimento inibitorio. Infatti, ancorché per integrare un illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo sia sufficiente la c.d. suitas (ovvero la volontà consapevole dell’atto che si compie, non risultando necessaria, ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare, la consapevolezza dell’illegittimità della condotta), tale principio non può ricomprendere le ipotesi in cui l’interessato abbia posto in essere la condotta ritenuta illecita senza avere neppure la consapevolezza di trovarsi nelle condizioni previste dalla norma deontologica violata, per non avere ricevuto notizia del provvedimento inibitorio prima dell’attività professionale esercitata in regime di sospensione (Nella specie, l’incolpato era stato sanzionato perché aveva effettuato due accessi in visita ad un detenuto, nella qualità di difensore di fiducia, ancorché sospeso in via amministrativa dal COA di appartenenza per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato che, al momento dell’illecito contestato, l’incolpato non aveva avuto contezza del provvedimento di sospensione perché ancora in fase di notifica, ha accolto il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 321 del 16 settembre 2024
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Procedimento disciplinare e attività istruttoria in sede d’appello: il CNF può procedere, anche d’ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento della verità
In tema di procedimento disciplinare, similmente a quanto avviene nel giudizio penale (artt. 507 e 603 cod. proc. pen.), il Consiglio nazionale forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova ove lo ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei fatti (art. 63 RDL n. 37/1934, tuttora vigente ex art. 37, co. 1, L. n. 247/2012). Difatti, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi ammissibile l’istanza istruttoria avanzata per la prima volta innanzi al Consiglio Nazionale Forense, soprattutto nel caso in cui la ricostruzione dei fatti operata dalla decisione di primo grado abbia condotto alla condanna dell’incolpato, là dove sulla base delle nuove prove possa invece giungersi ad una pronuncia in appello di segno opposto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 321 del 16 settembre 2024
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Il comportamento processuale dell’incolpato, che ammetta la propria responsabilità, può mitigare la sanzione disciplinare
L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 320 del 16 settembre 2024