Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Consigliere forense: la valutazione del conflitto di interessi deve essere ancora più rigorosa

    L’esercizio di una funzione rappresentativa dell’Avvocatura (nella specie, Consigliere dell’Ordine) richiede un’applicazione particolarmente rigorosa del divieto di agire in conflitto di interessi (ex art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →), imponendo dunque l’astensione da tutte le situazioni in cui un Consigliere possa trovarsi, o anche solo apparire, in conflitto con gli interessi pubblici che è chiamato a tutelare in virtù della sua carica, giacché è incompatibile, con il ruolo di Consigliere, il perseguimento di interessi diversi da quelli propri dell’organo istituzionale o addirittura contrapposti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 390 del 25 ottobre 2024

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 390 del 25 ottobre 2024

  • L’impugnazione delle delibere consiliari da parte di un Consigliere dello stesso COA

    Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento del Consigliere dell’Ordine che, in violazione dell’art. 69 cdfArt. 69 cdf – Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensiL’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candi…Leggi il testo completo → e dei principi generali di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → (“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”) nonché in tema di conflitto di interessi (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →), impugni infondatamente dinanzi al CNF ed in sede risarcitoria civile le delibere del proprio COA di appartenenza (Nel caso di specie, trattavasi di centinaia di impugnazioni di altrettante delibere in materia di cancellazione dall’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 390 del 25 ottobre 2024

  • Il Consigliere forense deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità

    L’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità ex art. 69 co. 1 cdfArt. 69 cdf – Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensiL’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candi…Leggi il testo completo →. Peraltro, la sussumibilità della condotta nel disposto tipizzato dell’art. 69 cdf cit. non esclude la concorrente responsabilità disciplinare per la violazione di principii generali contenuti nel titolo I del Codice Deontologico Forense, ai sensi dell’art. 20 cdfArt. 20 cdf – Responsabilità disciplinareLa violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono ill…Leggi il testo completo → (nella specie, art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 390 del 25 ottobre 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 390 del 25 ottobre 2024

  • Procedimento disciplinare: l’avvocato stabilito non può ricorrere in proprio al CNF (senza l’assistenza tecnica di un cassazionista con cui agisca d’intesa)

    L’avvocato stabilito, e cioè il cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati (art. 3, lett. d, D.Lgs. n. 96/2001), non ha, nel nostro ordinamento, un autonomo ius postulandi: egli può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa solo se agisca “di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato” (art. 8 D.Lgs. n. 96/2001 cit.). Conseguentemente, egli non può ricorrere in proprio al CNF neppure nell’ambito del procedimento disciplinare che lo riguardi, a meno che non agisca d’intesa con un avvocato, il quale deve tuttavia essere iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori, trovando anche in tal caso applicazione la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato cassazionista (Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto dall’abogado e dal suo difensore, non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che entrambi i firmatari erano privi di jus postulandi, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 389 del 25 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, sul fatto che il ricorrente in proprio al CNF non debba essere necessariamente Cassazionista, ma tuttavia:
    1) debba essere comunque iscritto all’albo ordinario, sicché non è ad esempio sufficiente:
    a) l’iscrizione nel registro praticanti (CNF n. 288/2024, Cass. n. 22246/2022, CNF n. 148/2022, CNF n. 123/2022, CNF n. 261/2021, CNF n. 149/2020, CNF n. 116/2017, 270/2016, CNF n. 222/2016, CNF n. 111/2016, CNF n. 63/2016, CNF n. 152/2015, CNF n. 44/2015, CNF n. 90/2014, CNF n. 73/2010, CNF n. 72/2010, CNF n. 278/2009, CNF n. 228/2009, CNF n. 222/2009, CNF n. 47/2009, CNF n. 10/2006, CNF n. 274/2004, CNF n. 273/2004)
    b) l’iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti (CNF n. 381/2024, CNF n. 372/2024, CNF n. 368/2024, CNF n. 235/2023, CNF n. 260/2021, CNF n. 55/2020)
    2) l’avvocato iscritto all’albo ordinario debba godere comunque dello jus postulandi, sicché non deve essere già sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo (CNF n. 326/2024, CNF n. 50/2024, CNF n. 115/2023, Cass. n. 7499/2022, Cass. n. 31570/2021, CNF n. 102/2021, CNF n. 92/2021, CNF n. 30/2021, CNF n. 211/2017, CNF n. 210/2017, CNF n. 137/2017, CNF n. 305/2016, CNF n. 269/2016, CNF n. 65/2016, CNF n. 92/2015, CNF n. 41/2012)
    3) l’impugnazione debba riguardare comunque la materia disciplinare, sicché la deroga alla necessità che il ricorrente in proprio sia abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non opera ad esempio:
    a) in materia elettorale (CNF n. 66/2023, CNF n. 2/2009)
    b) in materia di sospensione dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ex art. 29, co. 6, L. n. 247/2012 (CNF n. 158/2019)
    c) in materia di albi, registri ed elenchi (CNF n. 146/2022, CNF n. 94/2015)

  • Rinuncia al mandato professionale: la congruità del preavviso va valutata caso per caso

    L’avvocato deve recedere dal mandato professionale con cautela, al fine di evitare pregiudizi alla parte assistita (art. 14 co. 1 L. n. 247/2012), a cui deve pertanto dare un congruo preavviso nonché ogni informazione necessaria per non pregiudicarne la difesa (art. 32 cdfArt. 32 cdf – Rinuncia al mandatoL’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un con…Leggi il testo completo →). A tal proposito, tuttavia, non esiste una definizione unica di termine congruo, che infatti va necessariamente commisurato alle circostanze di fatto (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal CDD perché aveva rinunciato al mandato 12 giorni prima della data di udienza. Il CNF, rilevato che, al momento del recesso, la parte assistita era già in possesso dei documenti di causa e vi era altresì il coinvolgimento di un altro avvocato, ha ritenuto congruo detto termine e, conseguentemente, ha annullato la sanzione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Favi), sentenza n. 388 del 25 ottobre 2024

  • Concorso di illeciti deontologici: la sanzione disciplinare non è frutto di un cumulo giuridico delle singole sanzioni

    Gli istituti del cumulo giuridico e materiale, propri del diritto penale, che prevedono ben precisi canoni di applicazione sanzionatoria, sono del tutto estranei all’ambito normativo del procedimento disciplinare, tanto da escludersi ogni possibilità di applicazione analogica. Infatti, in ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 387 del 25 ottobre 2024

  • Sanzionato l’avvocato che faccia il promotore finanziario anche occasionale del cliente

    Integra violazione dell’art. 23 co. 3 cdfArt. 23 cdf – Conferimento dell’incaricoL’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e…Leggi il testo completo → il comportamento dell’avvocato che, dopo il conferimento del mandato, intrattenga con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, l’avvocato aveva convinto il proprio cliente a farsi consegnare € 90.000 per attività di investimento finanziario).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 387 del 25 ottobre 2024

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 387 del 25 ottobre 2024