Il c.d. strepitus fori è tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della irrogata sospensione.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina
La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.
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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata: sospeso disciplinarmente l’avvocato che consumi cocaina con le proprie praticanti di studio
Costituisce (anche) grave illecito disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che procuri, ceda e consumi sostanze stupefacenti, spesso in gruppo, nel corso di incontri di tipo sessuale intrattenuti con le proprie praticanti di studio (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di anni due).
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
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Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
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L’archiviazione penale non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare
Il decreto penale di archiviazione non esplica i suoi effetti nell’ambito del procedimento disciplinare, stante la sua inidoneità ad escludere in radice la configurabilità delle violazioni deontologiche contestate.
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF
Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense (nella specie, a seguito di radiazione irrogatagli in altro procedimento disciplinare e nelle more divenuta definitiva), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 316 del 5 settembre 2024. -
La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 332 del 21 settembre 2024
NOTA
In senso conforme, CNF n. 187/2024, CNF n. 2/2024, CNF n. 148/2023, CNF n. 221/2022, CNF n. 18/2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento, secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato (cfr. CNF n. 117/2014, CNF n. 101/2014, CNF n. 170/2013). -
La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo
Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 332 del 21 settembre 2024