Le circostanze personali del professionista, anche se sopravvenute al compimento del fatto illecito, possono essere considerate dal giudice disciplinare ai fini della eventuale riduzione della sanzione inflitta. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma dell’11 maggio 1993). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. PANUCCIO), sentenza del 6 novembre 1995, n. 121