Il termine previsto dall’art. 6 d.l. n. 382/44 ha natura perentoria e decorre dalla prima proclamazione. Pertanto il reclamo elettorale proposto oltre il termine di dieci giorni dalla prima proclamazione deve dichiararsi inammissibile perché tardivo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisone C.d.O. di Lecce, 17 febbraio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Quinzio), sentenza del 5 luglio 1997, n. 79