Non è suscettibile di gravame, in quanto atto pseudo-procedimentale, inidoneo ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto, la delibera del Consiglio nazionale forense che avvia il procedimento disciplinare. (Inammissibilità del ricorso). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 13 febbraio 1993, n. 9