Il professionista che nella funzione di curatore fallimentare distragga beni del debitore a vantaggio personale, anche se tali beni non erano da acquisire al fallimento, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Biella, 1o ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 17 novembre 1998, n. 155