L’avvocato che, cancellato dall’Elenco speciale annesso all’Albo per incompatibilità, abbia impugnato la relativa delibera del Consiglio dell’Ordine e successivamente sia stato nuovamente iscritto nell’Elenco, perché venuta meno la causa di incompatibilità, non ha più interesse alla pronuncia sulla impugnazione e al Consiglio nazionale forense non resta che deliberare il non luogo a provvedere per sopravvenuta […]