Il requisito della residenza fissato dall’art. 1 r.d.l. 37/34 è posto dalla legge in termini assoluti ed inderogabili: pertanto deve essere cancellato dall’albo il professionista che non risulti residente in uno dei comuni compresi nel circondario del C.d.O. presso cui è iscritto. (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Sassari, 8 maggio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Mattesi), sentenza del 17 luglio 1998, n. 107