Non può essere accolta la richiesta di rinvio della udienza disciplinare, motivata da programmate ferie con la famiglia; le ferie, infatti, pur costituendo una legittima esigenza del professionista, sono oggetto della libera scelta dello stesso e non possono quindi costituire un impedimento assoluto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 1o dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Caddeo), sentenza del 29 settembre 1998, n. 122