Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di lealtà e probità il professionista che ometta di dare informazioni alla parte sull’esito della causa e, non autorizzato, trattenga somme a compensazione di onorari. (E’ stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 9 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 103