L’attendere il collega di controparte per la trattazione della causa, ovviamente entro limiti di ragionevolezza, costituisce un preciso obbligo di lealtà e correttezza, la cui lesione integra un comportamento deontologicamente sanzionabile. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona del 22 giugno 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Pennetta), sentenza del 5 dicembre 1994, […]