Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di dare al suo cliente il rendiconto delle attività svolte. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita dalla sanzione della censura in quanto il professionista è stato prosciolto da altri addebiti per mancanza di prove). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Casale Monferrato, 13 NOVEMBRE 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERINI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 193