L’avvocato che, nominato difensore d’ufficio in più procedimenti, non comunichi all’autorità giudiziaria l’impossibilita di partecipare all’udienza per concomitanti impegni, non consentendo all’autorità medesima la sua sostituzione, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità, correttezza e difesa a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. FRANCHINI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 178