Quando il C.d.O. che procede disciplinarmente non ha più, per effetto della obbligatoria astensione dei componenti ricusati, il numero legale sufficiente per procedere alla decisione, è competente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 r.d.l. 37/1934 e 2 d.l. 597/1947, il consiglio dell’ordine più vicino, al quale vanno perciò trasmessi gli atti del procedimento. […]