Ha diritto all’iscrizione all’albo degli avvocati, ex art. 2 legge n. 27/1997, il professionista che, antecedentemente alla legge predetta, era stato cancellato dall’albo dei procuratori legali, se dimostri la cessazione dei fatti che avevano determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali era stato originariamente iscritto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 9 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GUIDI), sentenza del 28 novembre 2000, n. 215