L’avvocato che disponga di parte delle somme avute in deposito fiduciario dandole in prestito e ne trattenga non autorizzato altra parte a compensazione degli onorari pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà, probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita con la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 12 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CASALINI), sentenza del 21 novembre 2000, n. 174