Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che sostituisca in udienza un collega sospeso disciplinarmente. (Nella specie in considerazione dei buoni precedenti e della buona fede del professionista, vittima della cortesia usata ad un collega, la sanzione della censura è stata sostituita con la più lieve sanzione dell’avvertimento). (Rigetta e accoglie parzialmente i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 22 maggio 2001, n. 101