È impugnabile al C.N.F. la decisione con cui il C.d.O. decida di una iscrizione all’albo con riserva; tale iscrizione, infatti, ancorché con riserva, incide immediatamente sull’esercizio della professione e costituisce una decisione definitiva (seppure sottoposta a condizione), e come tale impugnabile davanti al C.N.F.. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 13 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 28 novembre 2000, n. 217