L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la delibera di inizio del procedimento è avvenuta successivamente al decorrere dei cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 3 dicembre 1999).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 08 Marzo 2001 (accoglie) (prescrizione)– Consiglio territoriale: COA Cuneo, delibera del 03 Dicembre 1999