La difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, non si verifica nell’ ipotesi in cui la decisione riguardi gli stessi fatti contestati, e sia difforme solo nel riferimento agli articoli del codice deontologico, erroneamente richiamati nella contestazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 30 novembre 2001).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Millantato credito verso il cliente – Richiesta di compensi eccessivi – Omessa comunicazione ai colleghi affiancati nella difesa – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che induca il cliente in equivoco circa la possibilità di risolvere alcune problematiche attraverso conoscenze ed entrature, che richieda compensi eccessivi per l’attività svolta e non informi i colleghi, già muniti di mandato, della propria intromissione nell’assistenza delle medesime parti. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare e tutti gli altri atti procedurali di natura propulsiva, (es. gli atti di impugnazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica della copia conforme – Mancanza della sottoscrizione del segretario – Validità della decisione.
Nel procedimento disciplinare è valida la decisione notificata in copia conforme priva della sottoscrizione del segretario quando si accerti che l’originale della sentenza abbia le dovute sottoscrizioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Reato Reato disciplinare – Valutazione – Indipendenza.
L’illecito disciplinare si pone su un piano completamente diverso dal reato, anche se talvolta il primo è insito nel secondo; diversi sono, infatti, i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare e che con il procedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale; pertanto la sanzione disciplinare comporta valutazioni e ha presupposti diversi rispetto alla sanzione penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)
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Avvocato – Procedimento disciplinare -Costituzione collegio giudicante – Mancanza di prova della regolare convocazione di alcuni consiglieri assenti – Nullità della decisione.
È nulla, per irregolare convocazione del collegio giudicante, la decisione del C.d.O. in materia disciplinare assunta in assenza di alcuni consiglieri ove manchi completamente la prova, che incombe al C.d.O. e che non può essere altrimenti acquisita, che i consiglieri assenti fossero stati ritualmente convocati e posti, quindi, in condizione di partecipare al procedimento e alla decisione finale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 12 gennaio 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza di prova certa – Annullabilità.
Il praticante avvocato è soggetto, come l’avvocato, alla potestà disciplinare del consiglio dell’ordine.
Deve essere annullata la decisione disciplinare assunta dal C.d.O., ove da una ricostruzione storica dei fatti le prove raccolte risultino confliggenti e tali da non dare alcuna certezza. (Nella specie è stato assolto, per mancanza di prova certa, il professionista che era stato condannato per l’utilizzo improprio del titolo di avvocato in una istanza al giudice, considerando che vi erano dubbi sull’autenticità della firma, e al momento della presentazione dell’istanza lo stesso era ammalato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 1 marzo 2001). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Praticante avvocato – Assoggettabilità al potere disciplinare.
La revoca dell’autorizzazione al patrocinio, per decorso del termine di sei anni, non comporta automaticamente la cancellazione dal registro dei praticanti al quale il professionista può restare iscritto per proseguire la sua attività di praticante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 1 marzo 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Difformità tra contestazione e decisione – Nullità.
Deve essere annullata, per violazione del diritto di difesa, la decisione con cui il C.d.O., dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto, giunga ad applicare la sanzione per un episodio diverso da quello contestato. (Nella specie il professionista a cui era stata contestato di aver ottenuto l’opinamento della parcella sottacendo al consiglio la propria responsabilità per l’esito negativo della causa, era stato poi condannato per aver chiesto l’opinamento della parcella e il rilascio di un decreto ingiuntivo, relativi a compensi per i quali aveva manifestato espressa rinuncia). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 12 giugno 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Azione contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi nella causa di separazione personale, assuma il patrocinio di uno solo di essi nella causa di divorzio. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 12 dicembre 2000).