E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, comma 1°, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale in quanto cautelarmente sospeso e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie aveva firmato il ricorso il solo professionista che non era iscritto all’albo in quanto era stato cautelarmente sospeso, con decisione immediatamente esecutiva). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 17 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ITALIA), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 217