Nel procedimento disciplinare forense è valida la citazione dell’incolpato, se pur priva dell’elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio, non essendo prevista dall’art. 48 l.f. alcuna ipotesi di nullità per la violazione di quanto in esso prescritto, tanto più quando l’interessato sia venuto a conoscenza dei testimoni, abbia indicato i propri e presenziato all’audizione degli uni e degli altri. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 10 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 193