Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Castrovillari, 22 febbraio 1997)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Accanimento giudiziale – Coinvolgimento di parte estranea alla controversia – Pressioni alla controparte – Illecito deontologico.
Pone in esser un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che minacci di far entrare nella controversia insorta tra parti diverse un terzo estraneo al fine di esercitare una ingiusta pressione sulla controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che, al fine di esercitare una ingiusta pressione sulla controparte, aveva minacciato di far entrare nella controversia insorta tra appaltatore e subappaltatore il committente principale, peraltro magistrato in carica). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 8 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 29 aprile 2003, n. 70
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza di unanimità – Verbalizzazione analitica dei voti espressi – Non necessita.
La deliberazione con la quale il C.d.O. assume una decisione disciplinare non necessita di esplicitazione del numero dei votanti che hanno formato la maggioranza, con la dichiarazione della singola dichiarazione di voto, essendo sufficiente che nella verbalizzazione sia stato registrato il risultato della deliberazione, consentendo il controllo della regolarità della votazione medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 8 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 29 aprile 2003, n. 70
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Comunicazione di apertura del procedimento disciplinare – Citazione – Libertà di forme – Legittimità.
Ai fini della comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare e della successiva citazione non è necessaria l’adozione della forma del decreto di citazione , ma è sufficiente la disposta comparizione dell’incolpato all’udienza fissa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 8 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 29 aprile 2003, n. 70
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Avvocato – Norme deontologiche – Vita privata – Omesso adempimento delle obbligazioni assunte – Illecito deontologico.
L’avvocato che ometta di pagare il compenso spettante ad un collega per la prestazione svolta in suo favore pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità a cui ciascun professionista è tenuto anche nelle vicende della sua vita privata. (Nella specie, in considerazione della diversa qualificazione giuridica da attribuire all’illecito disciplinare, rientrante in una violazione relativa alla vita privata e non al rapporto di colleganza, e delle obiettive difficoltà economiche, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
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Avvocato – Tenuta degli albi – Praticante avvocato – Conclusione della pratica – Cancellazione – Legittimità – Violazione della norme C.E. del trattato di Roma e della direttiva di attuazione n. 89/44 – Non sussiste.
Le norme del trattato C.E. che sanciscono i principi di libertà di stabilimento e quelle della direttiva di attuazione che disciplinano il riconoscimento dei titoli per l’abilitazione all’esercizio della professione presuppongono il conseguimento dell’abilitazione professionale nel paese d’origine, e non riguardano le norme interne in materia di pratica professionale e di iscrizione la registro dei praticanti abilitati al patrocinio; pertanto è legittima e non in contrasto con la normativa europea la cancellazione dall’albo del praticante che abbia compiuto il prescritto periodo di pratica, come previsto dall’ordinamento forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 67
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di lettera contenente una proposta transattiva – Illecito deontologico.
L’avvocato che produca in giudizio una missiva del collega di controparte, qualificata peraltro come “riservata”, e contenente una proposta transattiva, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di riservatezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto per la piena realizzazione del processo. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 aprile 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Richiesta di compensi sproporzionati – Trattenimento somme a compensazione – Illecito deontologico.
L’avvocato che senza giustificazione ritardi nella restituzione di somme avute in ragione del mandato omettendo di darne il rendiconto, trattenga somme a compensazione di onorari e richieda compensi eccessivi e sproporzionati, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 65
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Autonomia – sospensione del procedimento disciplinare – Obbligatorietà – Non sussiste.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, atteso che per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento assuma rilevanza penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 65
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Violazione canoni generali previsti dal codice deontologico forense – Condotta non tipizzata – Responsabilità disciplinare – Sussiste.
Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato è sufficiente che il comportamento posto in essere dallo stesso sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro deontologicamente tutelati dal c.d.f.; infatti i canoni complementari contenuti nel codice deontologico adempiono alla funzione di tipizzare, nella misura del possibile, comportamenti deontologicamente rilevanti desunti dall’esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare, e sono comunque esplicitazioni delle regole generali inidonei quindi ad esaurire la tipologia delle condotte punibili, ex art. 60 c.d.f.Art. 60 cod. prev. – Norma di chiusura.Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.Leggi il testo completo →. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 65