E’ legittima l’iscrizione all’albo professionale forense dei dipendenti pubblici impegnati nel lavoro dipendente a tempo parziale; l’art. 1 comma 56 e 56 bis, l. n. 662/1996, rimodulando il sistema delle incompatibilità, ha infatti dichiarato compatibile l’esercizio della professione forense con lo status di dipendente pubblico in regime di part- time. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 18 gennaio 2002).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Rigetto – Ricorso del Procuratore generale – Ammissibilità.
E’ ammissibile il ricorso avverso la delibera di rigetto della domanda di iscrizione all’albo forense proposto dal procuratore generale della repubblica presso la Corte d’appello. Secondo il disposto dell’art. 31 r.d.l. 1933/1578, infatti, la deliberazione di rigetto dell’iscrizione è notificata in copia integrale all’interessato e al Procuratore della repubblica che dovrà riferire entro dieci giorni al P.G. presso la Corte d’appello, che potrà, come l’interessato, presentare ricorso al C.N.F. entro venti giorni dalla notifica. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 18 gennaio 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Autonomia.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, tanto che non è esclusa la sussistenza di un illecito disciplinare anche per fatti non costituenti reato, posto che i due ordinamenti divergono quanto al bene tutelato e agli elementi costitutivi dell’illecito. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 29 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2002, n. 195
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione – Termine – Prerentorietà.
Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso per revocazione presentato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, come previsto dal combinato disposto degli art. 325 e 326 c.p.c.. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 29 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2002, n. 195
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Rigetto – Sentenza penale di assoluzione – Ricorso per revocazione per erroneo apprezzamento dei fatti – Inammissibilità.
L’ impugnazione revocatoria per erroneo apprezzamento dei fatti (ex art. 395 n. 4 c.p.c.) è consentita se la sentenza è frutto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa e non è invece ammissibile nell’ipotesi in cui il fatto abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a provvedere. Pertanto è inammissibile il ricorso per revocazione di una decisione del C.N.F. proposto a seguito di una decisione del giudice penale che abbia ritenuto insussistenti i fatti ritenuti invece sussistenti dal giudice disciplinare, non per errore, ma a seguito della valutazione di ben precise situazioni processuali al momento esistenti e dell’impianto probatorio acquisito agli atti del procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 29 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2002, n. 195
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Dovere di probità e correttezza – Dovere di riservatezza – Comunicazione a terzi di una controversia in corso – Illecito deontologico.
L’avvocato che sveli a terzi l’esistenza di una controversia usando peraltro frasi in parte ironiche e in parte minacciose nei confronti della controparte, viola il dovere di correttezza e segretezza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti del professionista che aveva manifestato l’esistenza di una controversia rivolgendosi alla controparte con frasi del tipo:” bravo, bravo….si ricordi che il giorno 19 maggio saremo davanti al giudice……..modificherò in suo danno la lettera…..”) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 14 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 10 dicembre 2002, n. 194
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Utilizzo di documento falso – Illecito deontologico.
Pone in esser un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense, l’avvocato che confezioni o comunque utilizzi un documento falso in giudizio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei nei confronti del professionista che aveva utilizzato un documento falso per nascondere la tardiva presentazione di un ricorso e la sua conseguente inammissibilità). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 10 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 193
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Autonomia.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, tanto che non è esclusa la sussistenza di un illecito disciplinare anche per fatti non costituenti reato, posto che i due ordinamenti divergono quanto al bene tutelato e agli elementi costitutivi dell’illecito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 10 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 193
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto.
La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura della incolpazione, l’interessato sia in grado di approntare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 10 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 193
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Notifica al P.M. della decisione – Omessa notifica degli atti del procedimento – Irrilevanza.
E’ irrilevante ai fini della validità del procedimento disciplinare l’omessa notifica al P.M. degli atti del procedimento, se con la notifica integrale della decisione questi sia stato messo in grado di proporre ricorso contro la decisione del C.d.O., e non abbia comunque eccepito personalmente tale irregolarità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 10 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 193