Il praticante avvocato dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica non è obbligato a continuare la pratica forense con le modalità prescritte dal regolamento, sicché l’inosservanza di tali modalità (tenuta del libretto, assistenza a un certo numero di udienze) non legittima il C.d.O. ad applicare i provvedimenti sanzionatori conseguenti. (Accoglie il ricorso avverso decisione […]