L’avvocato che consigli una azione contro la propria cliente e nel giudizio così istaurato, testimoni su circostanze apprese nell’esercizio del precedente mandato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e fedeltà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 5 luglio 2001).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Delega dell’attività a terzo estraneo – Falsa dichiarazione nella parcella – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che deleghi la trattazione di una pratica ad un collaboratore di studio non avente titolo professionale alcuno, né di alcun genere, e che conseguentemente rediga una parcella ove figurino, come svolte dal professionista stesso, attività in realtà svolte dal delegato. (Nella specie, in considerazione della giovane età e della episodicità del fatto, che comunque riguardava una fase stragiudiziale, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 15 giugno 2001)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prove – Fase preliminare – Dichiarazioni rese dall’incolpato – Valutazione discrezionale del C.d.O.. ( opp. Utilizzabilità)
Nel procedimento disciplinare possono essere utilizzate le dichiarazioni rese dall’imputato nella fase preliminare, essendo sufficiente, per il corretto esercizio del diritto di difesa e ai fini della validità della decisione, che l’interessato possa far valere le proprie ragioni e difese, secondo le modalità e caratteristiche previste dalla speciale normativa disciplinare. Oppure. E’ applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.d.O. il principio del libero convincimento del giudice e del controllo sulla valutazione delle prove da parte del C.d.O.. Pertanto il C.d.O. potrà ritenere avente valore di confessione, con efficacia a carico del confidente, la dichiarazione fatta da una parte fuori dal giudizio, indipendentemente dal fine per il quale la dichiarazione era resa. (Nella specie il C.d.O. ha ritenuto avente valore di confessione la dichiarazione resa dall’imputato nella fase preliminare, quando era stato chiamato a fornire chiarimenti). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 15 giugno 2001)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Diversità – Norme applicabili.
Il procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, è sostanzialmente diverso rispetto al procedimento penale quanto ai presupposti, finalità, struttura e sanzioni, pertanto il primo sarà soggetto alle norme specifiche previste per i provvedimenti delle singole categorie professionali, in mancanza delle quali dovranno soccorrere le norme del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale potranno essere applicate solo nell’ipotesi di espresso richiamo normativo effettuato dalle norme disciplinari. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 15 giugno 2001)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Composizione collegio giudicante – Immutabilità del collegio giudicante – Inapplicabilità – Quorum costitutivo – Necessità.
Il principio della immutabilità del collegio giudicante, come precisato dalla Suprema corte di cassazione, non và applicato nel procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O., che ha natura amministrativa, e richiede soltanto, per la validità degli atti compiuti, che del collegio giudicante facciano parte in tutte le fasi del procedimento un numero di consiglieri che garantisca il quorum stabilito dalla legge. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 15 giugno 2001)
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Avvocato – Tenuta albi – Avvocato cittadino UE – Iscrizione albo sezione speciale – Esercizio in Italia dell’attività professionale – Durata di tre anni – Dispensa dallo svolgimento della prova attitudinale.
Relativamente all’esercizio della professione da parte di un cittadino dell’Unione europea, che voglia iscriversi presso l’albo degli avvocati – sezione speciale cittadini UE, come previsto dalla direttiva CE n. 95/1995 attuata con il d.l. n. 96/2001, per il combinato disposto di cui agli articoli 38 e 12 d.l. n. 96/2001, è valutabile ai fini della dispensa della prova attitudinale il periodo di attività svolto in Italia a decorrere dal 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. (Nella specie è stato valutato il periodo tra il 1998 fino a quando l’attività non è stata interrotta). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 2 luglio 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Provocazione del collega – Irrilevanza – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive e sconvenienti in un esposto presentato all’ordine nei confronti di un collega a nulla rilevando il fatto che tali espressioni siano state una reazione al comportamento altrui, potendo questo rilevare ai soli fini della determinazione della sanzione. (Nella specie, proprio in considerazione della provocazione ricevuta dal collega, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 14 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 172
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Utilizzo di documenti relativi al collega di controparte ed aventi carattere denigratorio – Illecito deontologico.
Nell’ambito dell’esercizio del diritto di difesa è consentito al professionista di fare riferimento a fatti, situazioni e procedure che lo stesso ritenga rilevanti ai fini della decisione, mentre è deontologicamente scorretto il comportamento del professionista che utilizzi, depositandoli fuori termine, documenti aventi carattere denigratorio nei confronti del collega effettuando illazioni sulla posizione dello stesso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 14 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 172
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Iscrizione – Dipendente dell’arma dei Carabinieri – Incompatibilità – Sussiste.
Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; pertanto deve essere rigettata per incompatibilità, ex art. 3 l.p., la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati del professionista dipendente dell’arma dei carabinieri. (Nella specie sia per l’espresso disposto normativo, art. 3 l.p., che ritiene incompatibile con l’iscrizione all’albo qualunque impiego od ufficio retribuito sul bilancio dello stato, sia per il dovere di riservatezza e segretezza ai quali l’avvocato e il praticante sono tenuti, è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista capitano dei carabinieri che, per il ruolo ricoperto, era obbligato a riferire all’autorità giudiziaria e soggetto ai vincoli di disciplina e subordinazione gerarchica). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 18 gennaio 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Dubbio sulla prospettazione dei fatti – Decisione – Annullabilità.
Deve essere annullata la decisione che dichiari la responsabilità disciplinare dell’avvocato, se, da un attento esame, ci siano dubbi sulla condotta e sulla prospettazione accusatoria seguita. (Nella specie è stato assolto l’avvocato, che era stato condannato per aver esercitato un intervento sul proprio cliente per la restituzione dell’anticipo condizionata ad una diversa dichiarazione dello stesso davanti al C.d.O., in quanto da una attenta analisi non erano emerse prove in tal senso, ma anzi emergeva la bontà degli intenti e l’inesperienza del professionista). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 27 settembre 1999).