L’avvocato che non provveda o non faccia provvedere dal suo cliente al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza, propri della classe forense. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 5 marzo 1998).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto – .
La contestazione dell’addebito disciplinare, a differenza di quello penale non richiede una minuta esposizione dei fatti che indicano le ragioni dell’illecito, ma è sufficiente il richiamo all’inosservanza dei comportamenti deontologici attraverso i quali l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 5 marzo 1998).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Dipendente pubblico part-time – Incompatibilità – Non sussiste – Diritto all’iscrizione.
E’ legittima l’iscrizione all’albo professionale forense dei dipendenti pubblici impiegati nel lavoro dipendente a tempo parziale; l’art. 1, comma 56 e 56 bis, legge n. 662/1996, infatti, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 189/2001, rimodulando il sistema delle incompatibilità, ha dichiarato compatibile l’esercizio della professione forense con lo status di dipendente pubblico in regime di part-time. (Nella specie il C.N.F., considerando il disposto normativo e quanto stabilito dalla Corte costituzionale, ha accolto il ricorso dichiarando il diritto all’iscrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 2 aprile 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 167
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Questione di legittimità costituzionale – Remissione degli atti alla Corte – Sospensione del procedimento – Istanza ex art. 297 c.p.c. II comma – Riassunzione.
Deve essere disposta la riassunzione della causa dal ruolo ove dopo la sospensione del procedimento davanti al C.N.F., e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità costituzionale, sia stata ritualmente presentata istanza ex art. 297 c.p.c. II comma. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 2 aprile 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 167
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del C.d.O. – Illecito deontologico.
Il diritto di manifestare le proprie opinioni e anche quello di critica nei confronti dell’organo istituzionale di appartenenza deve essere esercitato nei limiti della correttezza e decoro. Pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del C.d.O., a nulla rilevando il fatto che le stesse siano pronunciate fuori dall’udienza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti del professionista che, in una conversazione fuori dall’udienza, aveva affermato “noi avvocati non possiamo fare nulla perché abbiamo un C.d.O. di inetti, incapaci, buoni a niente”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 28 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 26 giugno 2003, n. 166
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Avvocato – Tenuta albi – Avvocato presidente di s.p.a. – Poteri gestori – Incompatibilità – Sussiste.
E’ incompatibile con l’esercizio della professione forense e deve essere cancellato l’avvocato presidente di una s.p.a., se pur municipalizzata, che vanti poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria. La carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore di una società commerciale è, infatti, compatibile con l’esercizio della professione forense e l’iscrizione all’albo, solo nella ipotesi in cui tale funzione comporti compiti meramente amministrativi e rappresentativi. (Nella specie è stato cancellato l’avvocato che era stato nominato presidente di una s.p.a., in cui, per lo statuto sociale, aveva anche poteri gestori). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 14 novembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Pluralità di azioni per il pagamento del compenso – Omessa informazione al giudice di aver ottenuto un precedente provvedimento – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che al fine di ottenere un ennesimo provvedimento ingiuntivo nei confronti della parte per il pagamento del suo compenso, sottaccia al giudice il precedente provvedimento ottenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 3 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 16 giugno 2003, n. 164
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte di appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 11 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 16 giugno 2003, n. 163
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Azioni contro la parte per il pagamento del compenso – Richiesta di compenso al cliente ammesso al gratuito patrocinio – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda compensi non dovuti a mezzo di azioni giudiziali nei confronti del cliente peraltro ammesso al gratuito patrocinio. (Nella specie, in considerazione della dichiarazione di prescrizione relativa ad un capo di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita con la più lieve sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 16 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 16 giugno 2003, n. 162
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Termine quinquennale – decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Nella specie una imputazione è stata ritenuta prescritta in quanto riferita ad una condotta a carattere istantaneo , mentre l’atra è stata ritenuta non prescritta in quanto costituita da una condotta protrattasi nel tempo e per la quale non potevano ritenersi trascorsi i cinque anni della prescrizione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 16 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 16 giugno 2003, n. 162