La cancellazione dall’albo per incompatibilità, provvedimento di carattere amministrativo, non può essere deliberata dall’ordine se non dopo aver convocato il professionista interessato e aver sentite le sue argomentazioni, con il rispetto di un congruo termine tra la convocazione e l’audizione. Non necessita pertanto, essendo il provvedimento di carattere amministrativo, né la costituzione delle parti, né […]