Requisito indispensabile per il corretto e compiuto svolgimento della pratica è l’assiduità o continuità della stessa; pertanto l’interruzione dello svolgimento della pratica per un periodo superiore a sei mesi determina, ex art. 4 u.c., r.d. n. 37/1934, la cancellazione del praticante dal relativo registro, rimanendo peraltro privo di effetti il periodo di pratica già compiuto. […]