Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Illegittimità del termine eccessivamente ridotto e carente di adeguata pubblicità per l’iscrizione in elenchi del COA

    Configura eccesso di potere per violazione dei canoni di logicità, ragionevolezza e proporzionalità la previsione regolamentare di un termine eccessivamente ristretto (nella specie, due mesi dall’adozione del regolamento e un mese dalla comunicazione agli iscritti) per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco degli amministratori di sostegno, quando tale termine sia privo di adeguati strumenti di pubblicità idonei ad assicurare una piena informazione anche agli avvocati iscritti presso COA diversi da quello procedente. Le esigenze organizzative del Consiglio possono essere ugualmente soddisfatte mediante l’introduzione di un congruo regime transitorio o attraverso forme di pubblicità più incisive (ad esempio, l’inoltro del regolamento agli altri COA per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali), tenuto conto che la moderna tecnologia consente adempimenti iscrizionali telematici con oneri irrisori.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 338 del 13 novembre 2025

  • Impugnabilità dinanzi al CNF del diniego di iscrizione in elenchi tenuti dai COA su base regolamentare

    L’elenco degli amministratori di sostegno/tutori/curatori, istituito con regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, pur non rientrando tra gli elenchi tipicamente enumerati dalla legge professionale, è riconducibile alla previsione dell’art. 15, comma 1, lett. n), L. 247/2012, che fa riferimento a “ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento”. Ne consegue che gli atti relativi alla tenuta di tale elenco — ivi compreso il diniego di iscrizione — sono impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, trattandosi di atti in materia di tenuta degli albi idonei a incidere direttamente nella sfera giuridica dell’interessato, anche solo in termini di perdita di chance. L’eventuale previsione regolamentare di un ricorso interno al COA non può precludere l’esercizio del diritto di agire davanti al CNF, alla luce della riserva di legge di cui all’art. 113, comma 3, Cost.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 338 del 13 novembre 2025

  • [IMPORTANTE] Elenchi tenuti dai COA: il termine per la presentazione delle domande di iscrizione devono essere ragionevoli (anche per i fuori Foro)

    È illegittimo il regolamento COA che, in difetto di una previsione normativa di copertura, stabilisca un termine perentorio per la presentazione delle relative domande che si traduca in una compressione irragionevole dell’interesse del singolo professionista all’iscrizione ovvero in un vantaggio anticoncorrenziale a beneficio di taluni professionisti soltanto (Nel caso di specie, il COA aveva rigettato la domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati alla funzione di Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore perché tardiva rispetto al termine fissato nel proprio regolamento. Il CNF, rilevato che la scadenza delle domande era fissata dopo due mesi dall’adozione del Regolamento e dopo appena un mese dalla comunicazione agli iscritti e, infine, che questa non era mai pervenuta al ricorrente in quanto fuori foro, in applicazione del principio di cui in massima ha accolto il ricorso, disapplicando in parte qua il regolamento del COA).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 338 del 13 novembre 2025

  • Elenco degli amministratori di sostegno: il COA ne regolamenta la tenuta in ossequio ai principi generali dell’Ordinamento

    L’elenco degli amministratori di sostegno non è espressamente previsto dalle legge, né vincola il Tribunale locale a scegliere, ai fini della relativa nomina, un avvocato ivi iscritto. Ciononostante, esso rientra nelle funzioni di tenuta albi, registri ed elenchi che la legge professionale ha affidato, con clausola finale attributiva del potere ampia ed omnicomprensiva, agli Ordini circondariali, i quali -nel silenzio della legge- possono quindi prevedere i requisiti necessari per accedere a tale elenco atipico, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 338 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 87/2024 (elenco dei curatori speciali dei minori).

  • Elenco degli amministratori di sostegno: sulle impugnazioni decide il CNF (non il TAR)

    Il CNF ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo). In particolare, anche al fine di garantire la concentrazione della predetta giurisdizione dinanzi ad un unico plesso giurisdizionale, tale principio si applica pure alle impugnazioni relative ad “ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento” (art. 15, co. 1, lett. n, L. n. 247/2012), come ad esempio l’elenco degli amministratori di sostegno.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 338 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 87/2024 (elenco dei curatori speciali dei minori).

  • La c.d. immunità giudiziale non scrimina l’illecito deontologico

    L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non rileva in sede disciplinare, ove infatti -nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico- la rilevanza di un comportamento prescinde dalla sua eventuale non punibilità o liceità penale (o civile) e sussiste in ogni ipotesi di violazione dei generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà, correttezza e diligenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 335 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 234/2025.

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 335 del 13 novembre 2025

  • La delibera del CDD che dispone la citazione a giudizio non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone la citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la citazione per il dibattimento disciplinare e sua notifica).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 333 del 7 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 20/2018, CNF n. 261/2017, CNF n. 251/2017, le quali hanno altresì precisato che l’impugnazione de qua non può essere proposta neppure al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso il Consiglio locale

    Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza). Tale principio, peraltro, non è superato dall’art. 17 co. 14 L. n. 247/2012 (“L’interessato può presentare ricorso al CNF”), che infatti si limita ad individuare nel Consiglio Nazionale Forense l’organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso, non ponendosi quindi un profilo di successione di norme. Tuttavia, l’eventuale deposito del ricorso direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense – di per sé irrituale e inidoneo a soddisfare le condizioni di legge – non comporta l’intempestività del ricorso stesso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al Consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 332 del 7 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, Cass. SSUU n. 7402/2025.

  • Impugnazione telematica al CNF: la trasmissione via PEC non rende superflua la firma digitale del ricorso

    Avverso le decisioni dei Consigli territoriali, è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata (art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014), ossia allegando alla stessa il file del ricorso digitalmente sottoscritto (e dell’eventuale procura speciale, nel caso in cui l’incolpato sia assistito da un difensore), sicché deve ritenersi inammissibile, per nullità insanabile ex art 59 R.D. n. 37/1934, tanto il ricorso allegato alla PEC come file con in calce una mera immagine o scansione della firma, quanto il ricorso direttamente versato nel corpo della PEC di trasmissione, a sua volta priva di firma digitale del mittente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 332 del 7 novembre 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 149/2024, CNF n. 219/2023, CNF n. 8/2021.