L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentmenete, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente integralmente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Illecito allegare agli atti di causa un esposto al CSM, ultroneo per pertinenza e continenza
La libertà di difesa, nella scelta dei mezzi, deve trovare contemperamento nel rispetto necessario verso la funzione del giudice e della parte. Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che ad un proprio atto giudiziario alleghi un esposto disciplinare al CSM nei confronti del precedente giudice, di cui vìola la necessaria riservatezza e comunque ultroneo rispetto all’oggetto del contendere oltreché evidentemente intimidatorio nei confronti del nuovo giudicante, quale implicito invito a stare ben attento nelle decisioni da assumere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 378 del 3 dicembre 2025
NOTA
Sul necessario presupposto di pertinenza e continenza dell’allegazione, cfr. CNF n. 310/2024 e CNF n. 116/2002 (esposto contro il giudice), CNF n. 171/2015 (esposto contro il collega di controparte). -
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 378 del 3 dicembre 2025
-
La risalenza dell’illecito può mitigare la sanzione disciplinare
Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto, può aversi riguardo al tempo trascorso dai fatti, in quanto la distanza temporale tra pronuncia e deposito della decisione depotenzia l’efficacia della sanzione della sospensione inflitta, la quale non appare più dotata della forza persuasiva diretta alla tutela, tra gli altri, degli interessi della collettività dei consociati, oltre che dell’immagine dell’avvocatura (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare era stato a suo tempo sospeso in attesa di quello penale, che si era alfine concluso con una condanna dell’incolpato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025
-
Fatti costituenti anche reato: la punizione penale non mitiga né tantomeno esclude quella disciplinare
L’ambito penale e quello disciplinare sono distinti e sono posti a presidio di distinti beni giuridici, oltre ad assolvere a funzioni diverse. Conseguentemente, la circostanza che i fatti addebitati all’incolpato, costituendo ipotesi di reato, siano stati puniti dal giudice penale non determina una sorta di preclusione in forza di un preteso ne bis in idem, né il diritto a un più mite trattamento in sede disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, Cass., SS.UU., sentenza n. 6548 del 12 marzo 2025. -
Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025
-
La rilevanza (anche) deontologica del coinvolgimento dell’avvocato in reati di bancarotta
Costituisce grave (ancorché atipico) illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato condannato per bancarotta (nella specie 6 anni di reclusione), in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e dignità (art. 9 cdf) e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025
-
Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025
-
Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Natura – Conseguenze – Indicazione specifica dei motivi – Necessità – Successiva proposizione di ulteriori motivi – Inammissibilità.
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la prima fase avanti al consiglio distrettuale di disciplina ha carattere amministrativo, mentre il successivo ricorso al Consiglio nazionale forense assume natura e funzione propriamente giurisdizionali e l’atto deve contenere la specifica indicazione dei motivi sui quali si fonda, con la conseguenza che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili anche d’ufficio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025
-
L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 372 del 3 dicembre 2025