L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, depositato al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso e lestinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 8 novembre 2000). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 11 settembre 2001, n. 172