È inammissibile perché intempestiva l’eccezione di incostituzionalità proposta soltanto in sede di memoria difensiva e non quale motivo di gravame della decisione disciplinare impugnata davanti al C.N.F. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 marzo 1999). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 29 novembre 2001, n. 250