L’omessa notifica dell’atto di apertura del procedimento disciplinare induce alla nullità dell’intero procedimento nella sola ipotesi della concreta effettuazione di una istruttoria preliminare Nel procedimento disciplinare il diritto di difesa e di contraddittorio può essere salvaguardato con la notifica dell’atto di citazione, mentre l’omessa notifica dell’atto di apertura del procedimento disciplinare può produrre la nullità del procedimento stesso nella sola ipotesi in cui sia stata effettuata l’istruttoria preliminare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 1 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 6 giugno 2005, n. 88