Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche le comunicazioni scambiate fra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando contengano esposizioni di fatti, illustrazione di ragioni e proposte a carattere transattivo ancorché non dichiarate espressamente riservate; e tale prescrizione non ammette deroghe anche in presenza di esigenze difensive, in quanto dettata a tutelare il corretto esercizio della professione di avvocato e non interessi estranei ad essa. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 18 giugno 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 20 giugno 2005, n. 91