E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, in quanto praticante, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso omessa adozione provvedimento C.d.O. di Viterbo)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Controllo della pratica – Riconoscimento semestre di pratica – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. per ottenere il riconoscimento del regolare svolgimento di un semestre di pratica. Gli atti soggetti al gravame e riguardanti l’iter formativo della pratica sono, infatti, la delibera di negoziazione dell’attestato di compiuta pratica e quella dell’abilitazione al patrocinio, mentre ogni altra verifica effettuata semestralmente nel corso della pratica stessa deve considerarsi come interlocutoria e, quindi, non impugnabile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso omessa adozione provvedimento C.d.O. di Viterbo)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Contatti diretti con la controparte – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che contatti direttamente la controparte per proporgli una transazione. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 22 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TESTA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 84
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Decisione di accertamento di condizione di incompatibilità – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.
E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una delibera del C.d.O. che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso la delibera del consiglio dell’ordine che accerti e dichiari la sussistenza di una ipotesi di incompatibilità pur non provvedendo alla cancellazione dall’albo del professionista. Per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, infatti, gli atti impugnabili davanti la C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le determinazioni a mezzo delle quali il C.d.O. in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame in tema di tenuta degli albi, certificati di compiuta pratica, procedimenti disciplinari, elezioni forensi e conflitti di competenza. (Nella specie, invece, il C.d.O. aveva semplicemente dichiarata la sussistenza della causa di incompatibilità ma non aveva provveduto alla cancellazione dall’albo professionale, provvedimento questo avverso il quale si sarebbe potuto proporre ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 19 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 aprile 2004, n. 83
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico – Tassatività dei requisiti richiesti – Ente pubblico che fornisca servizio di consulenza legale ad altri enti – mancanza del requisito della esclusività – Diritto all’iscrizione – Non sussiste.
Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente.
(Nella specie è stato cancellato dall’elenco speciale per mancanza del requisito dell’esclusività il professionista, dipendente di un ente che aveva disposto con un regolamento interno che il proprio ufficio legale avrebbe offerto il servizio di consulenza legale a quanti enti lo avessero richiesto sottoscrivendo con lo stesso una convenzione a titolo oneroso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 7 marzo 2003)Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 82
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione – Natura amministrativa – Termine previsto dalla l. 241/1990 – Non perentorietà – Inapplicabilità alla cancellazione dall’albo professionale.
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 legge n. 241/1990 per la definizione del procedimento amministrativo, ha carattere ordinatorio e non perentorio e non determina pertanto la nullità del provvedimento adottato oltre i trenta giorni prescritti; peraltro tale termine non si applica al procedimento di cancellazione dall’albo forense che, pur avendo natura amministrativa, è regolato dalla normativa specifica prevista dall’art. 37, comma III legge n. 1578/1933, e dal capo I, titolo II r.d. n. 37/1934, art. 42-46). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 7 marzo 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 82
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Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Notifica oltre il termine previsto dall’art. 37, III comma, l.n. 1578/1933 – Nullità della decisione – Non sussiste.
Il termine di 15 giorni fissato dall’art. 37, III comma, l.n. 1578/1933, per la notifica della decisione di cancellazione dall’albo, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 7 marzo 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 82
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Avvocato – Norme deontologiche – Avvocato iscritto nell’elenco speciale – Attività a favore di soggetti privati – Autorizzazione dell’autorità amministrativa – Necessità – Autorizzazione successiva allo svolgimento dell’attività – Effetto ex tunc – Illecito deontologico – Non sussiste.
Non incorre nell’illecito deontologico per aver esercitato attività non consentita l’avvocato iscritto nell’elenco speciale che abbia svolto attività professionale a favore di soggetti privati se l’autorità amministrativa da cui egli dipende abbia comunque, se pur successivamente, autorizzato il professionista allo svolgimento di tale attività. (Nella specie è stato assolto l’avvocato, professore universitario iscritto nell’elenco speciale, ex art. 11 d.p.r. n. 382/1980, che aveva svolto attività di consulenza a favore di parti private per lo svolgimento della quale aveva successivamente chiesto ed ottenuto l’autorizzazione dall’università). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 5 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 79
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Avvocato iscritto nell’elenco speciale – Compimento di illecito deontologico – Giurisdizione del C.d.O.- Sussiste.
L’iscrizione nell’elenco speciale non esime il professionista dall’obbligo di uniformarsi ai principi deontologici propri della classe forense e competente a procedere disciplinarmente è il C.d.O. presso il quale l’avvocato è iscritto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 5 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 79
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Offesa e minaccia nei confronti di agenti di P.S. – Lesioni – Favoreggiamento per evitare il sequestro di merci – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, al fine di far conseguire ad altri l’impunità per il reato di contrabbando ed evitare il sequestro delle merci, offenda l’onore e il decoro degli agenti di pubblica sicurezza con l’uso di violenza e minaccia e causando agli stessi lesioni volontarie e danni all’autovettura. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per dodici mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 11 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 23 aprile 2004, n. 78