E’ inammissibile il reclamo al C.N.F. avverso le deliberazioni del C.d.O. relative al controllo del regolare svolgimento della pratica. Gli atti soggetti al gravame e riguardanti l’iter formativo della pratica sono, infatti, la delibera di negoziazione dell’attestato di compiuta pratica e quella dell’abilitazione al patrocinio, mentre ogni altra verifica effettuata semestralmente nel corso della pratica stessa deve considerarsi come interlocutoria e, quindi, non impugnabile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 19 dicembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 60