E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perchè non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori che abbia firmato il ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 26 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 185