Ancorché sia ben possibile che l’avvocato, nella quotidiana dinamica professionale, venga chiamato a pronunziarsi su fattispecie controverse e, talvolta, poste al confine della legalità, esercita correttamente la propria attività il professionista che denunzi al cliente quei limiti, che segnali i rischi del loro correlativo superamento e che disincentivi tale eventualità. Ne consegue, pertanto, che il professionista deve rifiutare la prestazione professionale richiesta, laddove, dagli elementi conosciuti, possa fondatamente desumere che la stessa possa esser finalizzata ad operazioni illecite (art. 36 c.d.). Al contrario, se, in base agli elementi prospettati e/o conosciuti, la fattispecie non presenta profili di illegittimità, l’avvocato può liberamente prestare la propria attività, non essendo in alcun caso tenuto a svolgere vere e proprie attività di indagine sulle reali intenzioni dei clienti, così da cogliere, in anticipo, il fine recondito che costoro intendono effettivamente perseguire, anche avvalendosi della consulenza che viene loro prestata. (Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano, 11 luglio 2005).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente dall’esponente – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso proposto al CNF direttamente dagli esponenti poiché privi di jus postulandi, riservato nella fase dell’impugnazione solo agli iscritti agli albi professionali forensi ed alla Procura Generale della Repubblica. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Tempio Pausania, 29 settembre 2005).
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Avvocato- Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CdO – Richiesta escussione testi – Rigetto – Violazione principio del contraddittorio – Decisione CdO – Nullità.
Va annullato il provvedimento disciplinare adottato dal C.d.O. locale che, in chiara violazione del principio del contraddittorio, rigetti la richiesta dell’incolpato di escutere i testi a discarico, dando per certa la loro assenza in occasione del fatto contestato e, quindi, l’impossibilità degli stessi di riferire circostanze rilevanti, derivando siffatta deduzione dalla semplice escussione dei testi a carico e, quindi, da una aprioristica ed immotivata delibazione sull’attendibilità dei primi. (Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Padova, 20 settembre 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli art. 5 can. I c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 can. I c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 20 can. I c.d.f., art. 29 c.d.f.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo → e art. 53 can. I c.d.f.Art. 53 cod. prev. – Rapporti con i magistrati.I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civil…Leggi il testo completo →, il professionista che utilizzi espressioni sconvenienti ed offensive, dirette consapevolmente ad insinuare, nei confronti dei colleghi, la esistenza di condotte illecite e, nei confronti del giudice, la violazione del fondamentale dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 maggio 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Mancata esposizione fatti – Rigetto.
In mancanza della sia pur succinta esposizione dei fatti inerenti alle varie incolpazioni, tale da consentire al Consiglio di individuare, all’interno dei diversi addebiti, le censure mosse in modo del tutto generico dal ricorrente, deve essere rigettato il ricorso proposto al C.N.F., poiché privo di taluni elementi costituenti requisiti fondamentali dello stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 18 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ITALIA), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 151
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di correttezza e probità.
Va affermata la responsabilità disciplinare del professionista che, in violazione dei doveri di correttezza e probità previsti dall’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, abbia preteso dal proprio cliente analfabeta la sottoscrizione di scrittura privata recante una obbligazione di pagamento di compensi professionali non documentati con la consegna di una nota specifica, ingiustificatamente rifiutata a fronte di ripetute formali richiesta, con contestuale accettazione da parte del cliente stesso di un tasso di interesse particolarmente elevato (18 %), né giustificato dalla natura del rapporto professionale, per l’ipotesi di mancato pagamento del compenso entro il termine stabilito (nella specie, il Consiglio ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione di mesi due, in relazione alla gravità intrinseca delle violazioni ed al comportamento complessivo dell’incolpato nei confronti di un cliente scarsamente dotato di mezzi culturali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 6 ottobre 2004).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente al C.N.F. – Inammissibilità.
Ancorché il ricorso avverso le decisioni disciplinari dei Consigli territoriali, ai sensi dell’art. 50, co.2, R.d.l. n. 1578/1933, debba essere proposto al C.N.F., è altrettanto vero che esso va presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la decisione, con il corredo della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente (art. 59 co.1, R.D. n. 37/34). Deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso proposto direttamente al C.N.F., privo, tra l’altro, del corredo della decisione impugnata. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 22 giugno 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di verità – Indebita appropriazione di somme – Illecito – Sussistenza.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in patente violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 14 c.d.f.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo → e art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, il professionista che, previa girata con firma apocrifa, incassi un assegno non trasferibile intestato al proprio assistito dalla controparte a titolo di risarcimento del danno, trattenga la somma per oltre cinque anni ed, infine, al fine di occultare i fatti, formi, in calce alla copia dell’assegno circolare consegnato al cliente per un importo inferiore alla suddetta somma incassata, una dichiarazione di saldo a firma apocrifa del cliente stesso (nella specie, il Consiglio ha ritenuto adeguata alla gravità della condotta censurata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 22 giugno 2005).
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.
In tema di difesa personale della parte dinanzi al C.N.F., deve ritenersi inammissibile il ricorso sottoscritto dal solo interessato praticante avvocato sprovvisto in assoluto di jus postulandi, per non essere iscritto all’albo degli avvocati al tempo della proposizione del ricorso, atteso che, in virtù della necessaria correlazione dell’art. 86 c.p.c. con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e con l’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, lo svolgimento della difesa e l’assunzione del patrocinio innanzi al Consiglio è consentita soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, e che solo eccezionalmente il ricorso al Consiglio nazionale può essere proposto dal professionista (non genericamente da un privato, non professionista perché non iscritto in alcun albo professionale) non iscritto nell’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 ottobre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 147
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
L’uso di espressioni oggettivamente offensive verso il collega avversario non è giustificabile dal fatto di aver reagito ad una eventuale aggressione processuale ricevuta, atteso che l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. invocata non trova applicazione in materia deontologica (il CNF, nella specie, attesa la condotta del collega avversario, che aveva indirizzato all’incolpato una serie di iniziative giudiziarie a carattere dilatorio e pretestuoso, ha ritenuto che tale aspetto fosse idoneo ad attenuare, da un punto di vista oggettivo, il “vulnus” e, da un punto di vista soggettivo, la volontà, così riducendo la sanzione della censura in quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 9 giugno 2004).