La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone la citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33 co. 2 lett. a) Reg. CNF n. 2/2014 e dell’art. 61 L. n. 247/2012, della cui legittimità costituzionale non vi è motivo di dubitare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 337 del 13 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, tra le altre, CNF n. 20/2018, CNF n. 261/2017, CNF n. 251/2017, le quali hanno altresì precisato che l’impugnazione de qua non può essere proposta neppure al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009.