Il termine di riassunzione del procedimento disciplinare, sospeso in attesa del giudizio penale, previsto dall’art. 297 c.p.c. in sei mesi, non decorre dalla data di pronuncia della sentenza penale, bensì dal deposito della medesima completa dei suoi requisiti formali di cui all’art. 474 c.p.p. (ed in particolare della motivazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione […]