Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che, colto da malore improvviso, non possa partecipare all’udienza e non possa neppure comunicare al giudice il suo impedimento, a nulla rilevando il fatto che il professionista abbia documentato tale improvviso malore con prove testimoniali e non con un certificato medico, se comunque il professionista sia credibile per i suoi buoni precedenti e per il suo comportamento sempre corretto e leale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 novembre 2006).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Norme deontologiche – Dovere di difesa – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, provocando peraltro a causa del suo comportamento gravi danni al cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi cinque). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Spoleto, 10 ottobre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 197
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di difesa – Rinuncia al mandato – Comunicazione della rinuncia effettuata il giorno dell’udienza – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che rinunci al mandato il giorno stesso dell’udienza lasciando il proprio assistito senza difesa e non preoccupandosi di provvedere, almeno per quella udienza, alla propria sostituzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 13 giugno 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 196
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere fiscale – Omessa fatturazione – Richiesta di compensi eccessivi – Suggerimento di atti illeciti al cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in una procedura fallimentare incassi somme omettendo di emettere la relativa fattura, suggerisca atti illeciti al proprio assistito e richieda compensi eccessivi rispetto all’attività svolta, anche in relazione a quanto già percepito. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi dodici è stata ridotta a mesi nove). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 27 giugno 2003).
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Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Richiesta di rinvio per impedimento del difensore – Prova dell’impedimento del difensore – Necessità.
La richiesta di rinvio d’udienza per impedimento del difensore a partecipare deve contenere la prova dell’impedimento affinché il collegio possa valutare l’esistenza dell’impegno, la sua gravità e l’anteriorità rispetto al procedimento di cui si richiede il rinvio. (Nella specie è stata rigettata l’istanza in quanto l’impegno del difensore era sopraggiunto successivamente alla data dell’udienza fissata dal consiglio dell’ordine). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 27 giugno 2003).
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi nell’atto di impugnazione – Necessità.
La specificazione dei motivi d’appello da effettuarsi nell’atto di impugnazione è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze ed anche delle mere eccezioni, tali da consentire l’indicazione esatta delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. (Nella specie nel ricorso sono contenuti semplici e brevi enunciazioni ma non sono specificati i motivi di gravame). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 27 giugno 2003).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di terzi. (Nella specie è stata confermata la azione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 24 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 192
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Procedimento disciplinare – Indicazione dei testimoni – Indicazione dei capi su cui sentire i testimoni – Necessità.
Nel procedimento disciplinare il ricorrente può addurre testimoni a sua difesa nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione, indicando, inoltre, i capi su cui costoro dovranno essere uditi; pertanto, non configura una ipotesi di violazione del diritto di difesa l’omessa audizione dei testi indicati dal ricorrente se lo stesso non li abbia tempestivamente indicati e non abbia provveduto ad articolare i capitoli sui quali gli stessi avrebbero dovuto essere interrogati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 24 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 192
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Corruzione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si renda colpevole del reato di corruzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 191
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Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Azione ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33 – Natura – Prescrizione – Decorrenza dal momento della conclusione del processo penale.
L’azione disciplinare prevista ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33, a differenza di quella prevista dal precedente art. 38, che contempla un potere disciplinare generale per fatti atipici purché riconducibili a comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionale, nasce come azione specifica nei confronti dell’avvocato che abbia commesso un fatto oggetto di imputazione penale, tranne il caso in cui sia intervenuta sentenza penale di proscioglimento “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”; pertanto il termine prescrizionale di questa azione disciplinare decorre dal momento in cui l’azione penale si sia conclusa con sentenza divenuta irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 191