Nel ricorso in Cassazione avverso le decisioni del C.N.F. è competenza esclusiva della Suprema corte decidere sull’eventuale sospensione della loro esecutività. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 13/2004 , 4 febbraio 2004). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 253