Non è responsabile disciplinarmente il professionista che ometta di formalizzare agli atti del processo penale la revoca dell’incarico da parte del suo cliente se il fatto sia riferito ad un episodio isolato, presumibilmente dovuto alla giovane età, e non abbia arrecato pregiudizio al cliente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 29 ottobre 2002). […]