L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 18 novembre 2003). Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 294