Ai fini della valutazione della diligenza e lealtà nelle esibizioni documentali in causa, al difensore non può essere richiesto un giudizio stringente ed approfondito sulla congruenza di un documento all’oggetto della causa che vada oltre una valutazione di non estraneità, oggettiva e soggettiva, né tantomeno un’indagine sulla verità dei fatti riferitigli dal cliente che vada oltre una valutazione di verosimiglianza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 28 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LANZARA), sentenza del 4 giugno 2009, n. 54