Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli artt. 14 e 22 del codice deontologico forense, il professionista che, senza informare il collega avversario della propria unilaterale iniziativa, discuta in sua assenza con il magistrato per rappresentare a quest’ultimo fatti tra l’altro non corrispondenti a verità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di […]