Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità, non costituendo “esimente” l’aver asseritamente operato perseguendo l’interesse dell’assistito medesimo seppur in violazione della legge (art. 23 commi 5 e 6 cdf).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento
L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), che -novellando l’art. 444 cpp- ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della decisione CDD impugnata perché, a suo dire, si era esclusivamente fondata sulla sentenza di patteggiamento. Il CNF, dato atto che il CDD aveva in realtà accertato l’esistenza del fatto e la sua rilevanza deontologica anche in via autonoma e non soltanto in base alla sentenza penale, ha rigettato l’eccezione).
NOTA:
In senso conforme, Cass. SSUU n. 6548/2025, CNF n. 369/2024, CNF n. 365/2024, CNF n. 167/2024, CNF n. 40/2024, CNF n. 26/2024, nonché CNF n. 280/2023 (non massimata in parte qua). In arg. v. pure CNF n. 56/2022. -
Dosimetria della sanzione: le principali cause attenuanti
Per la giusta dosimetria della sanzione, e in particolare ai fini di un’eventuale mitigazione della stessa, tra le altre cose rilevano il grado non particolarmente elevato della colpa e l’assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali dell’incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l’assenza del danno per l’esponente, l’intervenuto risarcimento del danno, l’ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l’accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell’immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l’insussistenza di precedenti disciplinari.
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Sospensione cautelare: il clamore è costantemente rinnovato nel caso di notizie pubblicate sul web
Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, che peraltro è costantemente rinnovato allorché le notizie di cronaca lesive della dignità e del prestigio dell’Ordine forense siano pubblicate sul Web, così restando facilmente rinvenibili in ogni tempo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025
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Sospensione cautelare: lo strepitus fori può essere attuale pur se riferito a fatti non più recenti
Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, anche se verificatasi dopo molto tempo dall’accadimento dei fatti e/o dall’eventuale inizio del relativo procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025
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Procedimento disciplinare e cautelare dinanzi al CDD: i limiti all’integrazione del rito da parte delle norme di procedura penale
Il procedimento disciplinare innanzi al CDD ha una struttura che non ricalca quella del processo penale, le cui norme, peraltro, possono quivi trovare applicazione, «se compatibili», solo «per quanto non specificatamente disciplinato» (art. 59, c. 1, lett. n, L. n. 247/2012); tale presupposto, in particolare, non ricorre con riferimento al procedimento di irrogazione della misura cautelare della sospensione, che infatti è compiutamente regolato (art. 60 l. n. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF 2/14), con disciplina priva di lacune ed autonoma rispetto a quella propria delle misure cautelari giurisdizionali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025
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La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal CNF
Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva. Ne consegue che il sindacato del CNF è limitato – pacificamente – alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della comminata sospensione, ed interviene laddove l’anomalia motivazionale si traduca nell’inesistenza della motivazione stessa, da intendersi non solo come mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche come motivazione solo apparente e/o perplessa e/o obiettivamente incomprensibile e/o caratterizzata da affermazioni tra loro inconciliabili.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025
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Sospeso l’avvocato di ente pubblico che assuma incarichi incompatibili con il predetto ruolo
L’avvocato di ente pubblico (art. 23 L. n. 247/2012) non può assumere ulteriori incarichi, incompatibili con il predetto ruolo, giacché deve esercitare esclusivamente le funzioni di competenza, quale garanzia di sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico (Nella specie, l’avvocato di un Comune aveva contemporaneamente assunto l’incarico di Dirigente Risorse Umane, di Segretario generale del Comune e di Dirigente Polizia municipale. In applicazione del principio di cui in massima, accertata l’incompatibilità professionale ex art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo →, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 87 del 28 marzo 2025
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Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare
Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita invalidità del procedimento disciplinare sollevata dall’incolpato per mancato rispetto del termine semestrale in parola da parte del CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 87 del 28 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 30/2025, CNF n. 241/2023, CNF n. 206/2022, CNF n. 129/2022, CNF n. 213/2021, CNF n. 160/2021, CNF n. 218/2020, CNF n. 80/2020. -
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 87 del 28 marzo 2025