Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’accesso dell’incolpato alla relativa documentazione è regolato, in via esclusiva, dalle disposizioni contenute nella L. n. 247/2012 e nel Reg. CNF n. 2/2014 (sub specie: art. 59 co. 1 L. n. 247/2012, art. 14 co. 6 Reg. CNF n. 2/2014, art. 17 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014), non trovando applicazione la normativa di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 25 L. n. 241/1990 e 13 D.p.r. n. 184/2006 in tema di accesso telematico agli atti. Ne consegue che non sussiste un diritto ad ottenere l’invio digitale della documentazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022.