E’ valida la notifica per copia conforme (quindi prive delle sottoscrizioni in originale) delle delibere del procedimento disciplinare, ivi compresa la decisione, quando si accerti che l’originale contenga le dovute sottoscrizioni e la copia contenga l’accertamento di conformità (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La notifica della delibera consiliare in copia conforme priva di sottoscrizione in originale
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Addebito disciplinare e indicazione della norma deontologica violata
L’omessa indicazione della norma deontologica che si assume violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare quando la contestazione, adeguatamente specificata quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, è tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2 -
La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità
La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità sussiste soltanto quando vi è assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, per effetto della quale l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese; mentre non sussiste nullità quando la contestazione è tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato è in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2 -
La contestazione degli addebiti all’incolpato
Ai sensi dell’art. 48 del RD 22 gennaio 1934 n. 37, la citazione da notificare all’incolpato deve contenere “la menzione circostanziata degli addebiti”, a pena di nullità dell’intero procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2 -
La correzione del capo di incolpazione affetto da errore materiale
Deve escludersi la nullità della delibera consiliare contenente l’addebito disciplinare ove il capo di incolpazione sia affetto da mero errore materiale, in quanto tale suscettibile di correzione nonché di integrazione in udienza, senza che ciò costituisca lesione del diritto di difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
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La scadenza del termine sessenale di iscrizione nel Registro dei praticanti
Non vi è alcuna disposizione normativa in forza della quale sia imposta la cancellazione automatica dal Registro dei praticanti, ove l’iscritto abbia superato il periodo massimo di iscrizione al Registro stesso. Il venir meno del riconosciuto ius postulandi non comporta, infatti, anche il venir meno dello status stesso di praticante e dell’interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro speciale, ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso, con la conseguenza ulteriore che sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti, il praticante continua ad essere assoggettato al potere disciplinare del COA. (Rigetta il ricorso avverso delibera del COA di Bassano del Grappa del 20 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1
NOTA:
In senso conforme, Cass. SSUU, n. 12543/2006. -
Procedimento disciplinare e convocazione del professionista davanti al COA locale
La mancata convocazione dell’interessato a chiarimenti prima dell’apertura del procedimento disciplinare non rileva ai fini della nullità del procedimento stesso e del relativo provvedimento disciplinare, attenendo il fatto ad una fase preliminare dell’attività del Consiglio anteriore all’apertura del procedimento amministrativo, alla quale non sono applicabili le garanzie procedimentali previste per la fase successiva. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera del COA di Bassano del Grappa del 20 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196 -
I limiti all’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare
La delibera con cui il COA apre il procedimento disciplinare a carico del professionista non statuisce, neppure implicitamente, sulla colpevolezza del professionista stesso, sicché essa non rientra, dal punto di vista letterale e sistematico, fra le “decisioni” suscettibili di gravame ex art. 50 RDL n. 1578/1933. Infatti, poiché il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa, detta delibera si inscrive nel sistema di impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista, se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera del COA di Bassano del Grappa del 20 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2011, n. 95
– Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 aprile 2011, n. 63 -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Assoluzione per conformità ai canoni deontologici – Ricorso al C.N.F. del professionista – Inammissibilità per mancanza d’interesse
L’interesse ad impugnare la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale deve essere desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l’impugnazione è inammissibile. (Nella specie il C.d.O. aveva emesso sentenza di assoluzione poiché riteneva che il comportamento tenuto dal professionista nello svolgimento della propria attività professionale era stato improntato ai prescritti canoni deontologici). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 27 maggio 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione disciplinare di cancellazione – Reiscrizione – Applicabilità della disciplina prevista per la radiazione – Ammissibilità
L’ordinamento, proprio al fine dell’eventuale reinserimento lavorativo, mette a disposizione dell’avvocato cancellato, così come per il radiato (sanzione ancora più grave), la possibilità di reiscrizione, trascorso un congruo periodo, a seguito di riabilitazione e in presenza di altre circostanze che consentano di ritenere riacquisita la perduta moralità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2