L’inosservanza del termine per ricorrere, stabilito dall’art.50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, in venti giorni dalla notificazione all’interessato del provvedimento del Consiglio territoriale, rende il ricorso inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 20 aprile 2004).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Elezioni Forensi – Candidati – Avvocati componenti di Commissioni e sottocommissioni di esame per l’abilitazione – Ineleggiblità – Art. 22, co. 6 del R.d.L. n. 1578/1933 s.m.i. – Interpretazione – Illegittimità della proclamazione dell’eletto non eleggibile – Surrogazione – Esclusione – Nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del quindicesimo consigliere – Necessità
Deve ritenersi ineleggibile alla carica di Consigliere del Consiglio dell’Ordine, con conseguente illegittimità della sua proclamazione quale eletto, l’avvocato che sia stato nominato componente supplente della sottocommissione d’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati in violazione di quanto previsto dall’art. 22, co. 6, del R.D.L. n. 1578/1933 nel testo sostituito dall’art. 1-bis del D.L. n. 112/03 conv. dalla l. n. 180/03. (Nella specie, l’interessata era stata nominata componente supplente della XVI sottocommissione d’esame indetto con D.M. 26.6.2006 e proclamata eletta quale consigliere il 13.2.2010, essendo l’ultima seduta della sottocommissione stata celebrata il 17.9.2008).
Al posto dell’avvocato proclamato eletto quale Consigliere e la cui elezione debba tuttavia dichiararsi illegittima, la nomina di un nuovo consigliere non può avvenire mediante surrogazione, ma deve costituire l’esito di una nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del nuovo consigliere. (Accoglie parzialmente il reclamo avverso candidatura e proclamazione a Consigliere, C.d.O. di Tivoli 2010-2011). -
Avvocato – Tenuta degli albi – Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da enti pubblici – Presupposti – Simultaneo svolgimento di attività legale e amministrativa – Autonomia ed Esclusività – Esclusione – Attività di rappresentanza in giudizio ex art. 417 bis, c.p.c. – Irrilevanza
Devono ritenersi insussistenti i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco Speciale riservata agli Avvocati dipendenti da enti pubblici, laddove sia ravvisabile il simultaneo svolgimento di attività legale e di attività amministrativa, simultaneità che di per sé esclude il concetto di esclusività della funzione legale, da intendersi in senso oggettivo ed esterno, incidendo in modo decisivo sullo schema tradizionale che ritiene il cumulo di incarichi preclusivo dell’iscrizione nell’elenco speciale. Né, in senso contrario, rileva la circostanza che il dipendente abbia svolto attività di rappresentanza giudiziale dell’ente di appartenenza nelle controversie in materia di pubblico impiego, laddove risulti, come nella specie, che gli incarichi debbano essere ricondotti alla normativa di cui agli artt. 417 bis, c.p.c., e che, dunque, egli sia stato delegato a rappresentare il Ministero quale funzionario dipendente dell’Amministrazione e non quale Avvocato della medesima. (Nel caso di specie, l’iscritto era dipendente del Ministero della Giustizia con la qualifica di Funzionario di Cancelleria C2 in servizio presso il Tribunale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Paola, 17 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 14 novembre 2011, n. 175
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Avvocato – Tenuta degli albi – Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da enti pubblici – Cancellazione ex art. 3 L.P. – Mancata comunicazione al p.m. della decisione di apertura del procedimento – Nullità della decisione – Esclusione
Va esclusa la nullità della decisione con la quale il Consiglio dell’Ordine disponga la cancellazione ex art. 3 L.P. dall’Elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati in difetto della comunicazione al P.M. dell’apertura del procedimento di cancellazione, atteso che, ai sensi dell’art. 37 L.P., al pubblico ministero va notificata la sola deliberazione di cancellazione, e non anche quella di apertura del relativo procedimento amministrativo, spettando peraltro soltanto ad esso la legittimazione a sollevare la relativa eccezione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Paola, 17 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 14 novembre 2011, n. 175
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Avvocato – Tenuta degli albi – Elenco speciale docenti universitari a tempo pieno – Presupposti – Inserimento nel ruolo dei docenti dell’Area giuridica – Necessità – Docente di ruolo di Clinica medica veterinaria – Insegnamento materie giuridiche strumentali al Corso di Medica veterinaria – Insufficienza
Va rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale il C.O.A. respinga l’istanza di iscrizione in deroga nell’Elenco Speciale dei docenti universitari a tempo pieno annesso all’Albo degli Avvocati (art. 30, lett. d), L.P.), in difetto del necessario requisito dell’inserimento nel ruolo dei docenti universitari dell’Area giuridica. A tal fine, invero, non è sufficiente il mero servizio di insegnamento in discipline giuridiche, peraltro svolto in funzione strumentale ed integrativa in altro Corso di Laurea (nella specie, di Medicina Veterinaria), in quanto non l’insegnamento stesso, ma l’appartenenza al ruolo dei professori universitari di materie giuridiche è titolo – ai sensi della citata norma eccezionale – per l’iscrizione all’Albo degli avvocati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 settembre 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALAZAR), sentenza del 14 novembre 2011, n. 174
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Restituzione a seguito di diffida legale – Responsabilità disciplinare – Sussistenza
La condotta del professionista, che ritenga oltre il tempo strettamente necessario le somme consegnategli dalla parte assistita, integra la violazione dell’art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →, che impone all’avvocato di comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del danaro ricevuto dal cliente o da terzi per determinati affari e di renderne il conto sollecitamente.
È pertanto configurabile l’infrazione disciplinare allorquando, come nella specie, l’avvocato abbia indebitamente trattenuto l’importo di denaro consegnatogli dalla cliente, onde venisse versato ai creditori interessati alla procedura esecutiva immobiliare, e provveduto alla sua restituzione soltanto per effetto della perentoria diffida intimatagli dal nuovo difensore della cliente medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 30 maggio 2007). -
Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di lealtà e correttezza – Dovere di colleganza – Corrispondenza intrattenuta direttamente con le controparti – Violazione
È contrario ai doveri di lealtà e correttezza pretesi in via generale dall’art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e dal successivo art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → con riguardo ai rapporti di colleganza, l’ingannevole comportamento del professionista che con piena consapevolezza corrisponda direttamente con le controparti al fine di determinarne il risentimento nei confronti del loro legale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 30 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FERINA), sentenza del 14 novembre 2011, n. 172
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di lealtà e correttezza – Dovere di colleganza – Richiesta di attesa del collega in udienza ai fini della costituzione nel giudizio – Mancata adesione e richiesta di declaratoria contumacia pochi minuti dopo l’inizio dell’udienza – Illecito deontologico
Viola il dovere di colleganza l’avvocato che, pur non sussistendo palesi ragioni difensive preminenti, non aderisca alla richiesta del collega, impegnato in altra udienza, di attenderne l’arrivo e la costituzione in giudizio, ma che, al contrario, stenda il verbale di udienza e lo sottoponga alla firma del Giudice con la declaratoria di contumacia del convenuto pochi minuti dopo l’inizio dell’udienza. È peraltro buona prassi deontologicamente apprezzabile non sottrarsi a richieste di tal genere, purchè non si pretenda un tempo di attesa superiore a quello ragionevole cui il professionista è tenuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 30 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FERINA), sentenza del 14 novembre 2011, n. 172
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente – Estinzione del giudizio
In presenza della cessazione dell’interesse del ricorrente e della espressa rinuncia di quest’ultimo al gravame va dichiarata l’estinzione del giudizio. (Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 2 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 14 novembre 2011, n. 171
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.N.F. – Giudicato penale – Pena accessoria della cancellazione dall’Albo – Preclusione esame nel merito del ricorso – Esclusione
La cancellazione dall’Albo degli Avvocati, disposta come conseguenza di pena accessoria irrogata all’esito di un giudizio penale, integra una fattispecie autonoma di cancellazione, non di natura disciplinare, che presuppone la sola esistenza di una sentenza definitiva che infligga all’imputato la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione di avvocato e non impedisce, come tale, l’esercizio dell’azione disciplinare e l’esame del merito del ricorso da parte del C.N.F. (Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 2 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 14 novembre 2011, n. 171