Pone in esser un illecito deontologico l’avvocato che, nonostante i ripetuti tentativi posti in essere dal collega per ottenere notizie in ordine alle procedure di esecuzione forzata presso terzi al primo affidate, non fornisca alcuna comunicazione, con ciò violando l’art. 31 c.d.f.Art. 31 cod. prev. – Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolge…Leggi il testo completo → (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 16 ottobre 2009).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Esistenza di un credito nei confronti del cliente – Irrilevanza – Illecito – Sussistenza
Costituisce illecito disciplinare, in violazione dell’art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →, l’indebita ritenzione di somme da parte dell’avvocato in difetto di espressa e necessaria pattuizione. In particolare, integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che trattenga indebitamente la somma ricavata dalla vendita forzata di un’autovettura pur in presenza di un credito nei confronti del cliente ed in costanza di rapporto con quest’ultima, qualora, come nella specie, non risulti che il professionista abbia mai chiesto o comunque ottenuto l’autorizzazione a trattenere le somme spettanti al cliente (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 16 ottobre 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza – Art. 22 c.d.f. – Contenuto – Fattispecie – Collega associato nella difesa – Iniziativa autonoma ai fini della riscossione della parcella – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, associato ad altro collega nello svolgimento dell’incarico professionale, agisca in via del tutto autonoma al fine di riscuotere integralmente le competenze relative alla propria notula, pur nella consapevolezza che talune di tali attività possano interferire o sovrapporsi o duplicarsi con quelle svolte dal codifensore e senza curarsi delle maggiori difficoltà che un tale comportamento possa procurare all’attività di riscossione delle competenze del collega di studio, né può costituire di per sè causa di esclusione di responsabilità la circostanza che un siffatto contegno corrisponde al proprio diritto di veder remunerata la propria attività professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 182
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione
L’avvocato è tenuto a dare notizie al cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli, ponendo altrimenti in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perchè lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra l’avvocato ed il suo cliente e, nel complesso, lesivo del prestigio e del decoro dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 182
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Contestazione disciplinare nei confronti dell’avvocato – Specifica indicazione dei comportamenti addebitati – Sufficienza – Necessaria precisazione fonti di prova e norme deontologiche violate – Esclusione
Secondo consolidato orientamento, la contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato che risulti adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate. Ne consegue che la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione va ravvisata nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 182
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CNF – Principio di consumazione del diritto di impugnazione – Applicabilità – Proposizione motivi aggiunti – Esclusione
In sede di procedimento di impugnazione dinanzi al CNF, i motivi di ricorso devono essere formulati con un unico ricorso e non possono essere successivamente proposti motivi aggiunti; ne consegue che le eccezioni di nullità della decisione disciplinare del Consiglio dell’Ordine devono essere dichiarate inammissibili se non sono eccepite nell’atto di impugnazione della decisione al CNF, ma sono proposte come motivi aggiunti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 182
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Avvocato – Tenuta degli albi – Albo degli avvocati – Domanda di iscrizione – Mancata adozione provvedimento – Termine di due mesi ex art.31 R.D.L. n. 1578/33 come modificato dall’art. 49 co. 2. D.lgs. n. 59/10 – Conseguenze – Silenzio-assenso – Successiva adozione provvedimento formale di rigetto – Preclusione – Potere di autotutela – Configurabilità
In tema di iscrizione all’Albo degli Avvocati, nella disciplina novellamente modificata dagli artt. 45, 49 segg. del D. lgs. n. 59/10, va ravvisata l’avvenuta formazione del silenzio assenso qualora, entro due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione, non sia intervenuto alcun provvedimento di accoglimento o di rigetto. Dopo tale momento, peraltro, resta preclusa l’adozione, in ordine alla medesima domanda, di una seconda decisione che assuma – come nella specie – la veste di atto espresso di diniego, avendo esaurito il consiglio territoriale, all’epoca della pronuncia negativa impugnata, il suo potere provvedimentale al riguardo. Il che non toglie, peraltro, che l’ente conservi pur sempre il potere di autotutela anche con riguardo al provvedimento formatosi col meccanismo del silenzio assenso, in conformità a quanto previsto dall’art. 20, co. 3, l. n. 241/1990. (Nella specie, il CNF ha accolto il ricorso, annullato il provvedimento di diniego impugnato e dichiarata l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 febbraio 2011).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati – Rigetto – Impugnazione – Ricorso sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal richiedente – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso, avverso la decisione con cui il C.O.A. abbia rigettato l’istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal ricorrente privo dello jus postulandi e non assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 4 aprile 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 180
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Avvocato – Tenuta degli albi – Albo speciale Avvocati stabiliti – Istanza di iscrizione – Silenzio-rifiuto ex art. 6 co. 8, D.Lvo n. 96/01 – Legittimità – Danno ingiusto – Inconfigurabilità – Prova dell’effettivo esercizio della professione nello Stato membro di origine – Necessità
Il comportamento del C.d.O. che a seguito della presentazione della istanza di iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati stabiliti, ritenendo di non provvedere sulla domanda avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 6 co. 8, D.Lvo n. 96/01 attuativo della Direttiva n. 98/5/CE, determini la formazione del silenzio-rifiuto è certamente lecito, in quanto manifestazione dell’esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge che, come tale, esclude la configurabilità di un danno ingiusto.
Ai fini della iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati stabiliti, il requisito costituito dall’attestazione di essere iscritti “alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine” (nella specie, la Spagna) ex art. 6 co. 3, D.Lvo n. 96/2001, contempla, coerentemente con l’interpretazione che la Corte di Giustizia Europea ha dato della Direttiva 98/5/CE oggetto di attuazione, anche l’onere di comprovare l’attività professionale effettivamente svolta in quello Stato. (Rigetta il ricorso avverso silenzio C.d.O. di Teramo su domanda di iscrizione Sezione speciale avvocati stabiliti, 14 aprile 2011).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 179
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Applicabilità principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Regime di impugnabilità dei provvedimenti amministrativi – Applicabilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati disponga l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 novembre 2010).