Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che emetta un assegno risultato successivamente insoluto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 17 dicembre 2003). Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 126