Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento

    L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), che -novellando l’art. 444 cpp- ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. SSUU n. 6548/2025, CNF n. 89/2025, CNF n. 369/2024, CNF n. 365/2024, CNF n. 167/2024, CNF n. 40/2024, CNF n. 26/2024, nonché CNF n. 280/2023 (non massimata in parte qua). In arg. v. pure CNF n. 56/2022.

  • Il naturale decorso della misura penale non fa venir meno la sospensione cautelare disposta medio tempore dal CDD

    Ai sensi dell’art. 60 L. n. 247/2012, la sospensione cautelare può essere disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello, ma l’attualità di questa non condiziona necessariamente quella, giacché la stabilità della misura è l’unico elemento di diritto del provvedimento penale che costituisce presupposto di adozione della sospensione cautelare disciplinare, non anche l’attualità (Nel caso di specie, l’iscritto era stato attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari con sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, quindi sospeso in via cautelare dal CDD per sei mesi. Nelle more di tale ultimo provvedimento decorreva il periodo di sospensione disposto dall’ordinanza cautelare penale, sicché l’iscritto adiva il CNF affinché dichiarasse l’estinzione della sospensione cautelare disposta dal CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -dato preliminarmente atto che al momento della sua decisione del ricorso non era ancora integralmente decorso il termine di efficacia della sospensione cautelare del CDD- ha rigettato l’istanza in parte qua, ritenuta peraltro infondata anche nel merito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 128/2024.
    Per la diversa ipotesi in cui la misura penale sia invece annullata o revocata in sede di riesame, cfr. CNF n. 461/2024, CNF n. 44/2022.

  • Sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare motivatamente lo strepitus fori

    Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto e motivatamente l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025

  • Anche la condanna civile definitiva ha efficacia di giudicato in sede deontologica

    La condanna definitiva dell’incolpato in sede civile (nella specie, un decreto ingiuntivo non opposto) ha efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità civile e alla giuridica riferibilità all’incolpato, restando invece di competenza esclusiva del giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare del fatto stesso (Nel caso di specie, l’accertamento giudiziale civile riguardava il mancato pagamento dipeso dall’inadempimento contrattuale dell’avvocato, deontologicamente rilevante ex art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 104 del 14 aprile 2025

  • La prescrizione medica di farmaci antidepressivi non giustifica, di per sè sola, il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento

    In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza dibattimentale sulla scorta della prescrizione di psicofarmaci risalente a diverso tempo prima e priva di certificazione sullo stato patologico e del conseguente impedimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 104 del 14 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 5 del 29 gennaio 2025.

  • Giudizio disciplinare dinanzi al CNF e termini per la costituzione delle parti

    Il giudizio avanti al Consiglio Nazionale Forense non prevede termini decadenziali per la costituzione delle parti (nella specie, del COA su impugnazione dell’incolpato), che può quindi avvenire sino al momento della Discussione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 104 del 14 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52.

  • Vietato interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario

    Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato per discutere della causa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (Nella specie, l’avvocato aveva omesso di pagare il compenso al proprio commercialista).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 14 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 85/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 463/2024, CNF n. 373/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 313/2024, CNF n. 311/2024, CNF n. 133/2024, CNF n. 118/2024, CNF n. 290/2023, CNF n. 250/2023, CNF n. 218/2023, CNF n. 163/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 113/2022, CNF n. 85/2022, CNF n. 60/2022, CNF n. 55/2022, CNF n. 37/2022, CNF n. 30/2022, CNF n. 196/2021, CNF n. 171/2021, CNF n. 163/2021, CNF n. 70/2021, CNF n. 63/2021, CNF n. 50/2021, CNF n. 194/2020, CNF n. 182/2020, Cass. n. 4877/2017, Cass. n. 19163/2017.

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’individuazione del “limite alternativo” alla permanenza dell’illecito deontologico

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 14 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 85/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 364/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 283/2024, CNF n. 269/2024, CNF n. 38/2024, CNF n. 28/2024, Cass. n. 25440/2023, Cass. n. 22463/2023, Cass. n. 20650/2023, Cass. n. 10085/2023, CNF n. 133/2023, CNF n. 121/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 89/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 275/2022, CNF n. 268/2022, CNF n. 265/2022, CNF n. 255/2022.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) è illecito di natura permanente (Nella specie, l’avvocato aveva omesso di pagare il compenso al proprio commercialista).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 14 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 85/2025, CNF n. 373/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 163/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 43/2021, CNF n. 172/2019.