L’art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96 vieta all’avvocato dipendente pubblico iscritto all’Ordine in regime di part time, di assumere la difesa di una parte se in contrasto con gli interessi della p.a., quand’anche questa non sia parte processuale del rapporto.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Procedimento disciplinare: il deposito dell’impugnazione mediante spedizione postale
Il deposito del ricorso al CNF, da effettuarsi presso gli Uffici del COA locale che ha emesso la decisione da impugnare, non deve necessariamente compiersi di persona ma può anche avvenire a mezzo raccomandata postale, che tuttavia, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve anche giungere e non solo essere spedita entro il termine di decadenza previsto dalla legge per l’appello.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94)
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34 -
L’indebito trattenimento di somme spettanti al cliente
Viene meno ai doveri di correttezza il professionista che trattenga la somma incassata nell’interesse e per conto del cliente, senza consegnarla tempestivamente a quest’ultimo, nonostante i solleciti, adducendo una compensazione con propri presunti crediti professionali.
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Corrispondenza tra colleghi: la clausola di riservatezza apposta dal mittente è insindacabile dal destinatario
In tema di corrispondenza tra colleghi, la qualificazione della riservatezza, che rende operativo il divieto di produrla in giudizio ex art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →, è lasciata all’insindacabile giudizio del mittente.
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I presupposti della sospensione cautelare dall’albo
Con la sospensione cautelare il COA non valuta la fondatezza delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. La verifica del perdurare nel tempo di questa grave offesa appartiene alla sfera discrezionale dell’Organo territoriale, insindacabile come tale dal CNF, al quale resta riservata la sola valutazione della legittimità sulla sussistenza dei suddetti presupposti.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DAMASCELLI), setenza del 20 luglio 2012, n. 99
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Inammissibile l’impugnazione al CNF della sospensione cautelare disposta dal COA locale
La sospensione cautelare dall’esercizio della professione non è una sanzione disciplinare ma un provvedimento amministrativo (non giurisdizionale) a carattere provvisorio di natura cautelare, con il quale si realizzano ed anticipano le garanzie nell’ipotesi che, nella sede disciplinare, la colpevolezza sia accertata e dichiarata. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso al CNF che mirasse ad ottenere la riforma di un tale provvedimento cautelare, perché inimpugnabile.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DAMASCELLI), setenza del 20 luglio 2012, n. 99
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La decisione disciplinare del COA deve essere sottoscritta (nel suo originale) dal presidente e dal segretario
Le due sottoscrizioni del Presidente e del Segretario costituiscono requisiti essenziali della decisione del COA (44 R.D. n. 37/1934), sicchè la mancanza anche di una sola di queste incide sull’autenticità dello svolgimento del processo e della sua conclusione. Tuttavia, la mancanza di una o entrambe tali sottoscrizioni non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione è stato, quindi, messo in condizioni di prendere visione dell’originale dell’atto. Infatti, la notifica e la comunicazione sono atti autonomi dotati di effetti propri rispetto al provvedimento da notificare o comunicare, sicchè le relative patologie – in termini di nullità, irritualità ed incompletezza – possono eventualmente incidere sulla sola efficacia ed operatività del provvedimento ma giammai sulla esistenza e validità in senso stretto dello stesso.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DAMASCELLI), setenza del 20 luglio 2012, n. 99
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L’omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare
La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata (nella specie, l’art. 28 del C.D.) non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
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Procedimento disciplinare: la valutazione del COA sull’ammissione delle istanze istruttorie dell’incolpato
Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.d.O., il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove addotte, sicchè dove ritenersi legittimo il comportamento del C.O.A. che abbia rigettato la richiesta di audizione di alcuni testimoni spiegata dall’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
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L’integrazione da parte del CNF della motivazione carente o mancante della decisione del COA
Il CNF è abilitato ad integrare una motivazione eventualmente insufficiente e finanche a modificare le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, nonché addirittura ad esplicitare le ragioni di una decisione non sopportata da alcuna motivazione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98