Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Decoro e riservatezza nell’incasso di somme dal cliente

    Commette illecito disciplinare l’avvocato che intaschi il denaro corrispostogli dal cliente senza la dovuta riservatezza ovvero con modalità non consone allo stile ed al decoro della professione (Nella specie, il denaro veniva incassato per strada davanti al Tribunale).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2012, n. 57

  • Ricorso per revocazione e specificazione dei motivi

    Va dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la decisione del CNF privo dell’indicazione specifica del motivo per il quale viene presentato il gravame e chiesta la riforma della decisione nonché, pur nel generico richiamo di atti e documenti, privo dell’illustrazione della sussistenza dell’incidente relazione diretta tra il documento asseritamente rinvenuto e la diversa statuizione invocata, riducendosi il documento invocato a mero strumento di valutazione indiretta dei fatti di causa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2012, n. 56

  • La rinuncia all’appello comporta la cessazione della materia del contendere

    L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta pervenuto al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’estinzione del procedimento e la conseguente cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2012, n. 54

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione

    Il provvedimento di archiviazione adottato dal Consiglio dell’Ordine non è impugnabile dall’esponente, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. BAFFA), sentenza del 20 aprile 2012, n. 53

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:

    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 7
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 187
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 186
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 23 settembre 2011, n. 144
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 9 settembre 2011, n. 139
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 138
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 22 luglio 2011, n. 128
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TACCHINI), sentenza del 22 luglio 2011, n. 126
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 193
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 192
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 2 novembre 2010, n. 191
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 2 novembre 2010, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 168
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 167
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 165
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 164
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 139
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 133
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 ottobre 2010, n. 80
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 15 settembre 2010, n. 69
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 39.

  • I presupposti della sospensione cautelare

    La sospensione cautelare non può essere disposta per il solo assoggettamento dell’incolpato al procedimento penale per determinati reati o comportamenti, atteso che il provvedimento amministrativo, previsto dal 3° comma dell’art. 43 Rdl 1578/33, non ha natura di sanzione disciplinare quanto invece cautelare e, pur in presenza di un procedimento penale a carico dell’avvocato, non può essere automatico, ma frutto di ponderata e motivata decisione discrezionale da parte del C.O.A. con riferimento ad entrambi i requisiti richiesti per l’emissione del provvedimento stesso: la gravità delle incolpazioni e lo “strepitus fori”, quest’ultimo inteso quale turbamento e clamore suscitati dai fatti nell’opinione pubblica con inevitabile riverbero sull’intera classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52

  • La durata della sospensione cautelare

    La sospensione cautelare dall’esercizio della professione non costituisce sanzione disciplinare ma provvedimento amministrativo a carattere provvisorio di natura, appunto, cautelare che, come tale, non è soggetta a termine di durata, a differenza della sanzione disciplinare della sospensione di cui all’art. 40 n. 3 Rdl 1578/33. Ciononostante, dovrà comunque applicarsi il principio di ragionevolezza e quindi la sospensione cautelare non potrà essere prolungata per un periodo di tempo eccessivamente lungo e che non sia giustificato dalla necessità di tutelare il prestigio e la dignità della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52

  • Il CNF non può entrare nel merito della sospensione cautelare disposta dal COA

    Il potere cautelare esercitato dal C.O.A. ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo solo al C.O.A. affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52

  • Sospensione cautelare: il presupposto dello strepitus fori

    In tema di applicazione della misura cautelare, al fine di ritenere integrato il necessario presupposto del clamore suscitato dalle imputazioni penali, in uno con la astratta gravità delle stesse, nel concetto di “allarme” deve ritenersi insita, con riferimento alla vicenda penale che giustifica l’adozione della cautela, una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nelle stretto ambiente professionale, di per sé dotato di ricettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale dell’opinione pubblica, della società e della collettività, ovvero un quid pluris qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52

  • Il ricorso per revocazione non può riguardare asserite nullità processuali

    Il ricorso per revocazione costituisce con mezzo di impugnazione eccezionale, consentito solo per i motivi indicati nell’art. 395 cpc, la cui elencazione deve ritenersi tassativa così da escludere anche il riferimento ad eventuali nullità afferenti le pregresse fasi processuali.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Tacchini), sentenza del 2 aprile 2012, n. 51

  • Avvocati stabiliti: i COA devono vigilare sugli abusi della normativa comunitaria

    In capo ai Consigli dell’Ordine sussiste una discrezionalità nella valutazione della domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, in ordine alla verifica di un eventuale abuso del diritto comunitario da parte degli interessati (Nel caso di specie, il COA aveva rifiutato l’iscrizione all’albo speciale di un cittadino italiano laureatosi “a distanza” in Spagna e che, dopo appena due mesi dall’iscrizione all’albo degli “abogados de Madrid”, aveva appunto richiesto l’iscrizione all’albo forense italiano).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50