Categoria: Giurisprudenza CDD

  • Il riempimento contra pacta di un foglio sottoscritto in bianco

    Viola il dovere di fedeltà di cui all’art. 10 c.d.f., l’Avvocato che fa sottoscrivere dei fogli in bianco al cliente, rappresentandogli la necessità di un futuro mandato alle liti, usati poi per vedersi riconoscere un compenso pari al 35% dell’eventuale importo liquidato in sentenza a favore del cliente medesimo, altresì richiedendogli il pagamento di spese di giustizia non dovute (nella specie, per una causa civile esente, in quanto materia di lavoro).

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 12 giugno 2017

  • Illecito garantire il buon esito della causa millantando capacità professionali specifiche inesistenti

    Viola il dovere di lealtà e correttezza, danneggiando l’immagine della professione forense, l’Avvocato che, millantando capacità professionali tali da garantire l’esito positivo del giudizio, rappresenta al proprio cliente la certezza di veder condannata la controparte (nella specie, ad un milione di euro).

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 12 giugno 2017

  • La commissione di un reato non colposo integra (anche) illecito deontologico

    Violare la legge penale, con condotta non colposa, da parte di un avvocato concretizza l’illecito di cui all’art. 9 cdf, venendo leso il dovere di dignità, probità e decoro.

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 12 giugno 2017

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis) decisione n. 19 del 12 marzo 2019

  • L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’albo

    L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni anche nel caso di asserita difficoltà di trovare corsi relativi alle specifiche materie trattate, al fine di acquisire i “crediti formativi” richiesti, in quanto con l’espressione formazione professionale continua, si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis) decisione n. 19 del 12 marzo 2019

  • L’atteggiamento apatico verso gli obblighi di formazione continua può comportare un aggravamento della sanzione disciplinare

    Ai fini della determinazione in concreto della sanzione da irrogare (ex artt. 21 e 22 del codice deontologico), occorre tener conto dei precedenti disciplinari (specifici e reiterati) dell’incolpato, nonché del suo comportamento complessivo, tra cui il mancato ravvedimento e il comportamento processuale, nonché, più in generale, l’atteggiamento del medesimo nei confronti degli obblighi di formazione professionale continua (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, rilevato l’inadempimento reiterato dell’incolpato agli obblighi formativi, il CDD ha ritenuto congruo aggravare alla censura la sanzione disciplinare irrogata in concreto).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis) decisione n. 20 del 12 marzo 2019

  • L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)

    Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 26 aprile 2017

  • L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 26 aprile 2017

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione dell’8 marzo 2017

  • Il richiamo verbale presuppone l’accertamento di un illecito deontologico e ha carattere afflittivo

    L’applicazione del richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone per la sua irrogazione l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce provvedimento afflittivo attenuato rispetto alla sanzione disciplinare dell’avvertimento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Baudinelli, rel. De Santis), decisione n. 28 del 26 marzo 2018